Ordinanza n. 325/1991
Altra decisione · depositata il 10/07/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 8legge 83/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9
ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile
1990 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Brescia sul
ricorso proposto dalla s.r.l. O.VE.ST. contro l'Ufficio Imposte
Dirette di Brescia, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di
Brescia, nel procedimento tra la S.r.l. Ovest e l'ufficio Imposte
dirette di Brescia avente ad oggetto la impugnazione della iscrizione
a ruolo per sovratasse ed interessi e relative addizionali per
ritardato pagamento IRPEG ed ILOR per l'anno 1982, con ordinanza del
4 aprile 1990, pervenuta alla Corte il 19 marzo 1991 (R.O. n. 194 del
1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui
non distingue, sul piano sanzionatorio, l'ipotesi dell'omesso
versamento dell'imposta sul reddito da quelle di ritardato o
insufficiente versamento della stessa;
che, a parere, della remittente, sarebbero violati gli artt. 3,
76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto sarebbero
irrazionalmente parificate negli effetti tre situazioni differenti
tra loro (l'adempimento spontaneo della obbligazione tributaria, sia
pure in ritardo rispetto alla scadenza legale, la evasione totale e
la evasione parziale) e sarebbero violati i principi della legge-delega secondo cui le sanzioni dovevano essere commisurate alla
entità, soggettiva ed oggettiva, delle violazioni;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che l'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 16
marzo 1991, n. 83, ha disposto che le sanzioni amministrative
previste dalla norma censurata non si applicano ai contribuenti che
entro il 31 dicembre 1990 hanno provveduto al pagamento delle imposte
e che, su istanza degli interessati, gli uffici delle imposte
provvedono allo sgravio delle sopratasse non ancora pagate, oltre la
sospensione dei giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie
(quarto comma);
che in tale situazione gli atti vanno restituiti alla
Commissione Tributaria remittente perché riesamini la rilevanza
della questione sollevata alla stregua della norma sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
secondo grado di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte