Ordinanza n. 325/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 140/1985
- art. 4legge 544/1988
- art. 1legge 409/1990
- art. 4legge 140/1985
usata come parametro
citata
- art. 5legge 140/1985
- art. 12d.P.R. 1420/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'art. 4 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei
trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e dell'art. 1 del
decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema
di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e
pubblico), convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991,
n. 59, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dal Pretore
di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Tallia Luciana
ed altri e l'E.N.P.A.L.S., iscritta al n. 803 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza del 16 novembre
1992, ha sollevato, con riferimento all'articolo 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo
10 della legge 15 aprile 1985 n. 140, dell'articolo 4 della legge 29
dicembre 1988 n. 544, nonché, "in stretto subordine", dell'articolo
1 del decreto-legge 22 dicembre 1990 n. 409, convertito con
modificazioni nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, in quanto tali
norme escludono che alle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. in favore
dei lavoratori dello spettacolo si applichino i meccanismi di
rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio
1982 introdotti dall'articolo 5 della predetta legge 15 aprile 1985
n. 140, prevedendo invece, per le pensioni a carico delle forme di
previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a
carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali, meccanismi di
rivalutazione diversi, da stabilire con separati provvedimenti che,
peraltro, per l'E.N.P.A.L.S. non sono stati mai emanati;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata viola il
principio di uguaglianza in quanto assoggetta a differente
trattamento situazioni del tutto uguali, tali dovendosi considerare
il sistema normativo regolante l'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori dello spettacolo e quello che disciplina il regime
generale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata e
richiamando, a tal fine, le precedenti pronunzie rese in argomento da
questa Corte con le ordinanze nn. 112 del 1992, 160 e 76 del 1991;
Considerato che non sussiste l'affermata identità tra le
situazioni poste in comparazione, dato che il trattamento
pensionistico dei lavoratori dello spettacolo viene determinato, fin
dall'entrata in vigore dell'articolo 12 del d.P.R. 31 dicembre 1971
n. 1420, con modalità diverse - e, per alcuni profili, più
favorevoli - rispetto a quelle previste dal regime generale;
che pertanto la questione in esame, volta a rendere applicabile
alle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. gli stessi meccanismi di
rivalutazione introdotti dall'articolo 5 della legge 15 aprile 1985
n. 140 per le pensioni c.d. d'annata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è, per come
proposta, manifestamente infondata, mentre esula dall'ambito
dell'eccezione l'esame della evoluzione normativa intervenuta in
ordine ai criteri di determinazione e di rivalutazione dei vari
trattamenti pensionistici al fine di vagliarne, anche
comparativamente, l'adeguatezza e l'omogeneità;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985 n. 140
(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento
della pensione sociale), dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988
n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e
miglioramenti delle pensioni) e dell'articolo 1 del decreto-legge 22
dicembre 1990 n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione
dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico),
convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991 n. 59,
sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 16 novembre 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte