Ordinanza n. 325/1997
Altra decisione · depositata il 30/10/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 326Codice penale
- art. 134Costituzione
- art. 37legge 87/1953
- art. 25-octieslegge 356/1992
- art. 25-novieslegge 356/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Pesaro nei confronti
della Camera dei deputati, sorto a seguito della deliberazione di
detta Camera del 5 marzo 1997, con la quale si è stabilito che le
opinioni espresse dall'onorevole Gaspare Nuccio devono considerarsi
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
conflitto promosso con ricorso depositato il 3 giugno 1997 ed
iscritto al n. 76 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che avanti il Tribunale di Pesaro è in corso un
procedimento penale a carico di Gaspare Nuccio, deputato nell'XI
legislatura, imputato del reato di cui all'art. 326 del codice
penale, per avere divulgato i nomi degli iscritti a logge massoniche
attive nella provincia di Pesaro, benché - ai sensi degli artt.
25-octies e 25-novies della legge 7 agosto 1992, n. 356 - la lista
fosse coperta da segreto istruttorio ed acquisita agli atti della
"Commissione Antimafia";
che la Camera dei deputati, con deliberazione del 5 marzo 1997,
ha dichiarato, su conforme proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere in giudizio, che i fatti, per i quali è
in corso il suddetto procedimento penale, "devono essere considerati
insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione";
che il Tribunale dubita che la Camera abbia fatto corretto uso
del proprio potere, perché sarebbe pervenuta "alla decisione
suesposta alla stregua di valutazioni prettamente di merito della
vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non provato
l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi dal
Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della
Commissione Antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attività
contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle
attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione";
che, pertanto, con ordinanza del 4 aprile 1997, il tribunale di
Pesaro ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato,
ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
citata legge n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, è chiamata a
deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in
quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore
decisione anche in punto di ammissibilità;
che deve essere riconosciuta la legittimazione del tribunale di
Pesaro a sollevare conflitto, essendo principio costantemente
affermato da questa Corte che "i singoli organi giurisdizionali,
esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati,
attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti di
attribuzione" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, n. 68 del
1993, nn. 6, 269 e 339 del 1996, n. 132 del 1997 e sentenze n. 231
del 1975, n. 379 del 1996, n. 265 del 1997);
che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere
parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare
definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr. ordinanze n. 68
del 1993, nn. 6 e 339 del 1996, n. 132 del 1997 e sentenze n. 1150
del 1988, n. 443 del 1993, n. 129 del 1996 e n. 265 del 1997);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il tribunale
ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni ad esso spettanti in
base alla Costituzione, assumendo che "la Camera si è attribuita un
potere sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente
all'autorità giudiziaria" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, n.
68 del 1993, n. 339 del 1996, n. 132 del 1997 e sentenze n. 231 del
1975, n. 1150 del 1988, n. 129 del 1996, n. 265 del 1997);
che la forma dell'ordinanza utilizzata dal tribunale per proporre
il ricorso previsto dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, deve
ritenersi adeguata per una valida instaurazione del conflitto, come
ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. ordinanze nn. 228 e 229
del 1975, n. 68 del 1993, n. 339 del 1996 e sentenza n. 231 del
1975);
che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e
"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Pesaro nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della
presente ordinanza al tribunale di Pesaro ricorrente;
che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte