Ordinanza n. 325/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 19d.lgs. 218/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), promosso
con ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dalla Commissione
tributaria provinciale di Como, sezione n. 1, sui ricorsi riuniti
proposti da alcuni contribuenti contro l'Ufficio imposte dirette di
Cantù, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di impugnazione di avvisi
di accertamento emessi dall'Ufficio delle imposte dirette di Cantù,
con i quali era stato accertato l'omesso versamento della ritenuta
sugli utili extrabilancio distribuiti da una società e rettificato
in aumento il reddito personale di un socio di questa la Commissione
tributaria di Como ha sollevato questione di legittimità
costituzionale "degli artt. 1-9 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e
di conciliazione giudiziale) e, segnatamente, degli artt. 5, primo
comma, lettera a) e 6, primo comma";
che il rimettente dubita della costituzionalità delle
denunciate disposizioni, osservando che esse:
"con riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione,
non prevedono parametri normativi di riferimento per la
determinazione dell'obbligazione tributaria concordata e consentono
la definizione della controversia senza che sia stata esercitata
l'azione accertatrice, né espletata attività istruttoria";
"con riferimento agli artt. 23 e 97 della Costituzione,
demandano alle valutazioni del funzionario la definizione delle
imposte con conseguente non punibilità dei reati, senza limiti ed in
via permanente";
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per sentir dichiarare l'inammissibilità e, comunque, la
manifesta infondatezza della questione.
Considerato che, secondo quanto si desume dalle sommarie
indicazioni fornite sul punto dall'ordinanza, la controversia
pendente innanzi al giudice a quo sembrerebbe riguardare avvisi di
accertamento emessi dall'Ufficio tributario con riferimento agli anni
1992 e 1993, in occasione di una verifica fiscale successiva ad un
già intervenuto accertamento con adesione senza che, peraltro,
vengano precisate le disposizioni sulla base delle quali il predetto
accertamento con adesione è stato concluso;
che, in ogni caso, il giudice a quo non fornisce sufficienti
indicazioni circa i concreti elementi della fattispecie portata al
suo esame né esplicita adeguatamente le ragioni per cui la sollevata
questione di legittimità costituzionale che investe l'istituto
dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo
n. 218 del 1997, con riguardo agli artt. da 1 a 9 e "segnatamente"
come risulta dall'ordinanza, agli artt. 5, comma 1, lettera a), e 6,
comma 1 sia da reputare rilevante ai fini della controversia innanzi
a lui pendente, nel senso che questa (il cui oggetto è la
legittimità degli avvisi di accertamento emessi dall'ufficio
tributario) non possa essere decisa indipendentemente dalla
risoluzione della questione stessa;
che, avendo il giudice a quo l'obbligo di dar conto della
rilevanza della sollevata questione, la evidenziata carenza di
motivazione preclude a questa Corte la necessaria verifica sulla
sussistenza delle condizioni per dare valido ingresso allo scrutinio
di costituzionalità;
che, pertanto, la questione è da ritenere manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), ed, in
particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera a) e 6, primo comma,
sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della
Costituzione dalla Commissione tributaria provinciale di Como -
sezione n. 1, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il relatore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte