Ordinanza n. 325/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4,
del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti penali, dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di
Sondrio con ordinanze del 27 aprile 2001 e del 19 settembre 2001,
iscritte al n. 910 e al n. 948 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 e n. 49,
1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 27 aprile 2001 (r.o. n. 910 del
2001) il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte
in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di
deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con
le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b),
dello stesso codice;
che il Tribunale, a seguito dell'opposizione della difesa
dell'imputato all'audizione di un ufficiale di polizia giudiziaria
sul contenuto delle dichiarazioni rese da un teste nel corso delle
indagini preliminari, ha sollevato d'ufficio la questione di
costituzionalità, in quanto la norma censurata avrebbe
"sostanzialmente ripristinato" il divieto per gli appartenenti alla
polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni
ricevute da testimoni oggetto dell'obbligo di documentazione mediante
verbalizzazione, già dichiarato incostituzionale con la sentenza
n. 24 del 1992, e sarebbe quindi affetta dai medesimi vizi rilevati
dalla Corte con la citata sentenza;
che infatti, non essendo prevista dall'art. 197 cod. proc.
pen. l'incompatibilità a testimoniare degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria ed essendo assurdo ritenere che tali soggetti
siano meno affidabili di un "testimone comune", non vi sarebbe
ragione di inibire solo ad essi la testimonianza indiretta, tanto
più ove si consideri che analogo divieto non è invece previsto per
gli investigatori privati abilitati all'espletamento di indagini
difensive;
che le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 24
del 1992 non potrebbero dirsi travolte per effetto del nuovo art. 111
Cost., dal quale non discenderebbe affatto la necessità di vietare
agli appartenenti alla polizia giudiziaria la testimonianza
indiretta, che non incide né sul principio di oralità, né su
quello del contraddittorio, in quanto il teste può essere sempre
sottoposto a esame e a controesame;
che analoga questione di costituzionalità dell'art. 195,
comma 4, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., è stata
sollevata con ordinanza del 19 settembre 2001 dal Tribunale di
Sondrio (r.o. n. 948 del 2001);
che, in punto di rilevanza, il rimettente - premesso che in
dibattimento uno dei testi escussi aveva negato di aver reso
dichiarazioni in relazione ad "alcune circostanze", trasfuse invece
nel verbale redatto ex art. 357, comma 2, lettera b), cod. proc.
pen. e utilizzato dal pubblico ministero per le contestazioni ai
sensi dell'art. 500 dello stesso codice - rileva che la disposizione
censurata impedisce "l'esame e l'approfondimento della veridicità di
tali circostanze" mediante l'escussione dell'ufficiale di polizia
giudiziaria verbalizzante;
che la norma censurata sarebbe affetta dagli stessi vizi di
incoerenza e irragionevolezza che avevano determinato la declaratoria
di incostituzionalità della analoga disposizione previgente, e ciò
tanto più quando "l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente
indicati sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità" o
nelle ipotesi, non infrequenti nella pratica, in cui venga omessa la
"documentazione dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria
nell'immediatezza del fatto";
che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, mediante integrale richiamo all'atto d'intervento
depositato nel giudizio instaurato con ordinanza n. 514 del r.o. del
2001, deciso con la sentenza n. 32 del 2002, che le questioni siano
dichiarate infondate.
Considerato che entrambi i rimettenti dubitano, in riferimento
all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 195,
comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e
agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul
contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le
modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b),
dello stesso codice;
che ad avviso dei rimettenti la disciplina censurata,
vietando la testimonianza indiretta degli appartenenti alla polizia
giudiziaria, li discriminerebbe ingiustificatamente rispetto ai
testimoni "comuni" e agli investigatori privati abilitati
all'espletamento di indagini difensive e sarebbe ancor più
irragionevole quando l'esame dei testimoni-fonte risulti impossibile
o l'attività svolta non sia stata ritualmente documentata;
che, investendo le questioni la medesima norma in riferimento
allo stesso parametro costituzionale, va disposta la riunione dei
relativi giudizi;
che successivamente alle ordinanze di rimessione questa Corte
ha esaminato questioni analoghe, sollevate sulla base di
argomentazioni che traevano anch'esse spunto da quelle svolte nella
sentenza n. 24 del 1992, dichiarando non fondata, in riferimento
all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta la
testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul contenuto delle
dichiarazioni rese da testimoni (sentenza n. 32 del 2002) e
manifestamente infondata la medesima questione sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 Cost. (ordinanze n. 292 e
n. 293 del 2002);
che in dette pronunce questa Corte ha rilevato come, rispetto
al momento in cui tale sentenza era stata emessa, è profondamente
mutato "il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla
previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma
dell'art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella
formazione della prova";
che tale previsione costituzionale, con la quale "il
legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come
metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio", esprime una
generale regola di esclusione probatoria, in base alla quale nessuna
dichiarazione raccolta unilateralmente durante le indagini può
essere utilizzata come prova del fatto in essa affermato, se non nei
casi eccezionali, contemplati dal quinto comma dell'art. 111 Cost.,
di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura
oggettiva di formazione della prova in contraddittorio e di provata
condotta illecita;
che, nell'ambito della disciplina attuativa di tale
principio, il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria previsto dalla norma censurata è volto
ad evitare che dichiarazioni assunte unilateralmente possano
surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in
giudizio ed è coerente con la regola dettata dall'art. 500, comma 2,
cod. proc. pen., che mira a preservare la fase del dibattimento "da
contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti
nel corso delle indagini preliminari" (v. ordinanza n. 36 del 2002);
che anche la censura concernente la supposta irragionevole
disparità di trattamento tra la disciplina impugnata e quella
prevista per gli investigatori privati autorizzati, ex art. 327-bis,
comma 3, cod. proc. pen., all'espletamento di indagini difensive, è
stata già ritenuta infondata da questa Corte, che ha osservato, "da
un lato, che il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria è coerente con il principio
costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e,
dall'altro, che interpretazioni della disciplina
dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati che
consentissero di aggirare le regole di esclusione probatoria si
porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, Cost."
(sentenza n. 32 del 2002);
che, infine, la disciplina censurata, finalizzata ad evitare
l'elusione del contraddittorio ed essa stessa espressione di un
principio assunto a regola costituzionale, non può ritenersi affetta
da incoerenza e irragionevolezza neppure nelle ipotesi, menzionate
nella sentenza n. 24 del 1992 e richiamate da uno dei rimettenti, in
cui "l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia
impossibile per morte, infermità o irreperibilità";
che, rispetto al momento in cui è intervenuta la sentenza
n. 24 del 1992, è infatti significativamente mutato - per effetto
delle modifiche legislative intervenute a far data dal d. l. 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
1992, n. 356 - anche "il sistema delle norme che disciplinano
l'attività investigativa della polizia giudiziaria e il regime della
lettura degli atti irripetibili" (sentenza n. 32 del 2002);
che tale regime consente ora di dare lettura, a norma
dell'art. 512 cod. proc. pen. e nel rispetto dei principi enunciati
nel quarto e quinto comma dell'art. 111 Cost., degli atti assunti
dalla polizia giudiziaria quando la formazione della prova in
dibattimento è divenuta impossibile per fatti o circostanze
imprevedibili;
che nella medesima ottica deve essere quindi apprezzata
l'innovazione al testo originario dell'art. 195, comma 4, cod. proc.
pen. introdotta dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, secondo cui la
testimonianza indiretta non è vietata negli "altri casi", e cioè
quando non ha per oggetto informazioni che sono, o dovrebbero essere,
consacrate in verbali;
che in tali situazioni, "non presentandosi l'esigenza di
evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria" di cui
all'art. 111, quarto comma, Cost., "non sussiste alcun profilo di
irragionevolezza nella disciplina che consente [...] di applicare le
regole generali in tema di testimonianza indiretta" (sentenza n. 32
del 2002);
che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori
rispetto a quelli già valutati con le richiamate pronunce, le
questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di Sondrio, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte