Ordinanza n. 326/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
- art. 31Codice di procedura penale
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 1legge 400/1984
citata
- art. 1legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal Tribunale di
Rieti, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie
speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77
l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come
modificato dall'art. 1, ult. comma, l. 31/7/84, nelle parti in cui
non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati oggi
di competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale solo perché
commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, né la consentono
quando, a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata
nella forma aggravata, assuma la forma semplice per la esclusione
dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 268 del 1986, ha
dichiarato non fondata identica questione, che non vengono addotti
nuovi argomenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 della legge 24 novembre
1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato
dall'art. 1 ultimo comma della legge 31 luglio 1984, n. 400,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di
Rieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte