Ordinanza n. 326/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
citata
- art. 117Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,
lett. a), n. 2, della legge della regione Emilia-Romagna 28 novembre
1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale
29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi
delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano
nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento
dell'eutrofizzazione), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 1°
febbraio 1991 dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di
Montecchio Emilia - nei procedimenti penali a carico di Manfredi
Genesio e Sgaggero Egidio, iscritte ai nn. 210 e 211 del registro
ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
Relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di
Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Manfredi
Genesio, con ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 210 del 1991),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale
dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42;
che, a parere del remittente sarebbero stati violati gli artt.
117 e 25 della Costituzione, in quanto sarebbe stata disciplinata per
intero la materia degli scarichi civili che, invece, sarebbe di
competenza statale e si sarebbe sottratto alla sanzione penale di cui
all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976 lo scarico senza
autorizzazione regionale e/o eccedente i limiti tabellari previsti
dagli allegati alla stessa legge, violandosi così la riserva di
legge statale;
che lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nel
procedimento penale a carico di Sgaggero Egidio con ordinanza del 1°
febbraio 1991 (R.O. n. 211 del 1991);
che nei due giudizi dinanzi a questa Corte non si sono
costituite le parti e non è nemmeno intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;
che nelle due ordinanze di remissione manca qualsiasi
esposizione del fatto, onde non è possibile rilevare i termini della
questione; in particolare non si conosce di quale scarico si tratti,
se nuovo o vecchio; di quale tipo di insediamento trattasi, se cioè
di insediamento civile per impresa agricola o meno; quale sia il tipo
di attività svolta e quale sia la norma sostanziale regolatrice che
avrebbe dovuto essere oggetto della impugnazione, limitata alla
disposizione di previsione della sanzione;
che non è possibile nemmeno verificare la eventuale
applicabilità dei precedenti di questa Corte
(sent. n. 43 del 90);
che manca del tutto il giudizio sulla rilevanza della questione;
che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n.
2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42
(Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio
1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle
pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento
dell'eutrofizzazione), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia -
Sezione distaccata di Montecchio Emilia - con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte