Ordinanza n. 326/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10r.d. 274/1929
- art. 2legge 897/1938
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 2legge 75/1985
citata
- art. 24legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 del regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di
geometra) e 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla
obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle
funzioni relative alla custodia degli albi), promosso con ordinanza
emessa il 10 luglio 1991 dal Consiglio nazionale dei geometri, sul
ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio avverso la delibera del 7
novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei Geometri di Firenze
iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 17 marzo 1992) dal Consiglio nazionale
dei geometri, sul ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio avverso la
delibera del 7 novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei Geometri
di Firenze (Reg. ord. n. 156 del 1992), è stata sollevata questione
incidentale di legittimità degli artt. 10 del regio decreto 11
febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) e
2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà
dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative
alla custodia degli albi), assumendosi per l'iscritto dichiarato
fallito l'automatica cancellazione dall'albo, a differenza di altre
categorie di professionisti (dottori commercialisti) ovvero degli
impiegati civili dello Stato, i quali, pur in caso di condanna
penale, beneficiano di procedure disciplinari che consentono
l'esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione;
Considerato che, come altre volte evidenziato, l'impugnato regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 274, stante la sua natura regolamentare,
sfugge al sindacato di questa Corte (cfr. ordinanza n. 219 del 1983 e
sentenza n. 16 del 1975);
che pertanto, sotto tale aspetto, la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile;
che con riferimento all'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n.
897, premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione
non è richiesto il procedimento disciplinare per la cancellazione
dall'albo quando questa sia disposta per il venir meno dei requisiti
per l'iscrizione (tra cui la perdita del godimento dei diritti
civili, ex art. 2, n. 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75), va
rilevata la disomogeneità delle situazioni poste a confronto dal
Collegio remittente che richiama i precedenti di questa Corte in tema
di cosiddetta destituzione di diritto (cfr. sentenze n. 158 e 40 del
1990 e n. 971 del 1988);
che, infatti, l'assenza del carattere disciplinare nel
provvedimento de quo per la perdita del requisito dell'iscrizione
(godimento dei diritti civili, la cui mancanza è di per sé ostativa
al concreto ed efficace esercizio della professione) e, di
conseguenza, l'esclusione, in capo al soggetto deliberante, della
benché minima valutazione discrezionale in ordine al provvedimento
da adottare, implica l'incomparabilità, in radice, delle posizioni
poste a confronto ex art. 3 della Costituzione, in uno
all'incongruenza del richiamo al successivo art. 24;
che pertanto tale questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 11
febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra),
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal
Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme
sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e
sulle funzioni relative alla custodia negli albi), in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Consiglio
nazionale dei geometri con la medesima ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte