Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.lgs. 118/1992

citata

  • art. 2legge 428/1990
  • art. 65legge 428/1990
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 (Attuazione delle

direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE

e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune

sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni

animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni

fresche), promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1992 dal

Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Pedrazzoli

Maria, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Uditi nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

persona imputata del reato previsto dall'art. 440 del codice penale,

per avere, in qualità di titolare di azienda agricola, "corrotto ed

adulterato sostanze destinate all'alimentazione, nella specie carni

bovine, prima che venissero distribuite per il consumo, in

particolare somministrando ai bovini del proprio allevamento sostanze

estrogene ed anabolizzanti al fine di ottenere un illecito

accrescimento ponderale e così rendendole pericolose per la salute

pubblica", il Tribunale di Mantova ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 118;

che il tribunale remittente osserva: a) che, nel caso specifico,

la condotta incriminata è consistita nella somministrazione agli

animali di dietilstilbestrolo (D.E.S.), sostanza stilbenica; b) che,

secondo quanto riferito in sede di perizia, la suddetta sostanza è

universalmente riconosciuta, dalla scienza medica, come fattore ad

elevatissima azione cancerogenetica; c) che la condotta in giudizio

deve ritenersi attualmente sanzionata esclusivamente dal denunziato

art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992, il quale

punisce a titolo di contravvenzione, con la pena dell'arresto da uno

a tre anni e dell'ammenda da dieci a cento milioni di lire per

ciascun animale trattato, il fatto di somministrare ad animali "da

azienda" (quali definiti nell'art. 1 dello stesso decreto

legislativo: animali allevati per essere destinati all'alimentazione

umana), sotto qualunque forma e per qualunque via, sostanze

stilbeniche; d) che, pertanto, stante il principio di specialità di

cui all' art. 15 del codice penale, la disposizione incriminatrice

applicabile al fatto è quella recata dalla norma denunziata,

giacché la somministrazione di prodotti stilbenici ad animali

destinati all'alimentazione umana rientrerebbe nell'ambito della

generale condotta di adulterazione di sostanze destinate

all'alimentazione prima della distribuzione per il consumo (art. 440

c.p.), di cui costituirebbe appunto una specificazione;

che, sulla base di tali rilievi, il tribunale remittente ritiene

che la norma denunziata si ponga in contrasto con il principio di

eguaglianza: il legislatore, con essa, per un verso avrebbe riservato

ad una condotta specifica un trattamento punitivo ingiustificatamente

favorevole rispetto a quello previsto, per analoghe condotte,

dall'incriminazione del codice penale, per altro verso avrebbe

introdotto, con siffatto trattamento di favore, un elemento di

evidente irragionevolezza, avuto riguardo alla spiccata nocività

delle sostanze stilbeniche, a fronte del permanere di un trattamento

sanzionatorio più severo con riguardo a condotte di adulterazione

attraverso l'impiego di additivi meno dannosi del D.E.S.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una

pronuncia di inammissibilità - per i profili che saranno in

prosieguo specificati - o di infondatezza della questione.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità della questione,

sollevata dall'Avvocatura erariale, va disattesa sotto tutti i

profili dedotti;

che, infatti, per un primo profilo la valutazione in termini di

minore gravità complessiva del trattamento punitivo introdotto con

l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992, rispetto

a quello delineato dall'art. 440 del codice penale, in rapporto alla

fattispecie concreta e in riferimento alla regola dell'applicazione

della legge penale più favorevole all'imputato, a norma dell'art. 2

del codice penale, costituisce un enunciato - implicito - di ordine

interpretativo che, in quanto attinente alla rilevanza in concreto

della questione, compete al giudice a quo e non è sindacabile da

questa Corte se non nell'ipotesi di manifesta arbitrarietà

dell'interpretazione offerta (ex plurimis, sentenze nn. 238 e 103 del

1993), il che non si verifica nella specie;

che, sotto altro profilo, l'assunto dell'Avvocatura circa

l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale per cui sarebbe una

disposizione diversa dall'art. 440 del codice penale a venire in

gioco quale termine di comparazione della lamentata

incostituzionalità, risulta non conferente, tenuto conto del rinvio,

nella giurisprudenza richiamata dall'Avvocatura, a fattispecie relative alla commercializzazione di sostanze alimentari adulterate,

mentre il giudice a quo ha riguardo ad una differente ipotesi di

adulterazione di dette sostanze prima della distribuzione per il

consumo;

che, infine, neppure può essere condivisa la tesi

dell'irrilevanza della questione sotto il profilo del rispetto, da

parte della norma denunziata, dei principi recati dalla normativa

delegante - art. 2, lett d) e art. 65 della legge 29 dicembre 1990,

n. 428 - cosicché dovrebbe essere, secondo l'Avvocatura,

quest'ultima ad essere sottoposta a scrutinio di costituzionalità:

difatti tale asserzione non rileva nel senso della inammissibilità

della questione, che è proposta contro la norma da cui, direttamente

ed immediatamente, deriva il trattamento penale che il remittente assume lesivo del precetto costituzionale;

che, quanto al merito della questione, la prospettazione del

giudice a quo si basa sulla premessa per cui, in relazione alla

condotta di somministrazione di sostanze stilbeniche ad animali

destinati all'alimentazione umana, alla disposizione incriminatrice

dell'art. 440 del codice penale sarebbe succeduta quella dell'art.

3, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992, ond'è che, in

applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 del

codice penale, solo la seconda troverebbe applicazione rispetto a

quella condotta;

che, in tal modo, si sarebbe creata una disparità di

trattamento, essendo punito con minor rigore, a termini della norma

denunziata, chi somministra ad animali da allevamento sostanze

cancerogene, come quelle stilbeniche, rispetto a chi effettua la

somministrazione di altre - in ipotesi meno pericolose - sostanze, ed

è assoggettato alle pene previste dall'art. 440 del codice penale;

che la premessa intepretativa del giudice a quo non può essere

condivisa da questa Corte, in quanto le ricordate disposizioni

incriminatrici sono diverse e presentano differenti ambiti

applicativi, e ciò in ragione dei connotati fondamentali delle

fattispecie penali in parola;

che, in particolare, oltre alla diversità di tipo di illecito

(delitto e contravvenzione, rispettivamente) e al conseguente diverso

atteggiarsi dell'elemento soggettivo richiesto nei due casi, la

differente struttura delle due ipotesi incriminatrici in argomento si

manifesta in primo luogo nella delimitazione e specificazione del

requisito della condotta, che, nella fattispecie contravvenzionale

denunziata, è individuata dal legislatore attraverso l'indicazione

operativa dalla semplice "somministrazione" di sostanze stilbeniche,

con il che il reato è per ciò solo perfezionato, mentre nella

previsione delittuosa dell'art. 440 del codice penale, presa a

termine di raffronto, consiste nell'attività di "chiunque corrompe o

adultera .. sostanze destinate all'alimentazione", onde la

fattispecie comporta un effetto ulteriore di alterazione della natura

genuina delle sostanze, rispetto alla sola somministrazione;

che, inoltre, la distinzione tra i due illeciti si incentra, in

stretta correlazione con il ricordato elemento della condotta

punibile, sulla presenza del requisito costitutivo del reato

consistente, nella disposizione dell'art. 440 del codice penale, nel

pericolo concreto per la salute pubblica, elemento, questo, che non

si riscontra nella fattispecie legale di reato introdotta dalla norma

denunziata: con quest'ultima il legislatore, sulla base di una

generica previsione di pericolo astratto, più coerente con una

fattispecie contravvenzionale, ha arretrato la soglia della

punibilità di interventi su sostanze destinate all'alimentazione

umana, alla somministrazione in sé considerata;

che, pertanto, la relazione tra le due disposizioni, sul piano

normativo, non può essere configurata né in termini di specialità,

né di sovrapposizione o successione dell'una rispetto all'altra,

bensì di reciproca autonomia delle medesime; il che risulta coerente

con il principio della "salvezza delle norme penali vigenti" (e tale

è l'art. 440 citato) posto nella disposizione delegante più sopra

ricordata;

che, alla luce di tali rilievi, da un lato viene meno in radice

il presupposto interpretativo di identità degli ambiti applicativi

delle norme su cui si basa la prospettata questione di legittimità

costituzionale, e, dall'altro, la sottolineata diversità delle

previsioni legali messe a raffronto comporta altresì il venir meno

del presupposto della asserita disparità di trattamento, giacché le

situazioni regolate sono diverse;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata; mentre esula dall'oggetto del giudizio di

costituzionalità, perché spetta al giudice rimettente (sent. n. 168

del 1987), la valutazione circa il concreto atteggiarsi della

relazione tra le due norme - art. 440 del codice penale, e art. 3,

comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992 - in rapporto al

fatto quale dedotto in giudizio, se in termini di concorso formale di

reati ovvero di assorbimento della seconda fattispecie meno grave

nella prima, ove risultino in concreto realizzati gli elementi di

quella incriminata dall'art. 440 del codice penale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 118 (Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n.

85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al

divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad

azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di

residui negli animali e nelle carni fresche), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Mantova,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte