Ordinanza n. 326/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.lgs. 118/1992
usata come parametro
citata
- art. 2legge 428/1990
- art. 65legge 428/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 (Attuazione delle
direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE
e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni
animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni
fresche), promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1992 dal
Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Pedrazzoli
Maria, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Uditi nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
persona imputata del reato previsto dall'art. 440 del codice penale,
per avere, in qualità di titolare di azienda agricola, "corrotto ed
adulterato sostanze destinate all'alimentazione, nella specie carni
bovine, prima che venissero distribuite per il consumo, in
particolare somministrando ai bovini del proprio allevamento sostanze
estrogene ed anabolizzanti al fine di ottenere un illecito
accrescimento ponderale e così rendendole pericolose per la salute
pubblica", il Tribunale di Mantova ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 118;
che il tribunale remittente osserva: a) che, nel caso specifico,
la condotta incriminata è consistita nella somministrazione agli
animali di dietilstilbestrolo (D.E.S.), sostanza stilbenica; b) che,
secondo quanto riferito in sede di perizia, la suddetta sostanza è
universalmente riconosciuta, dalla scienza medica, come fattore ad
elevatissima azione cancerogenetica; c) che la condotta in giudizio
deve ritenersi attualmente sanzionata esclusivamente dal denunziato
art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992, il quale
punisce a titolo di contravvenzione, con la pena dell'arresto da uno
a tre anni e dell'ammenda da dieci a cento milioni di lire per
ciascun animale trattato, il fatto di somministrare ad animali "da
azienda" (quali definiti nell'art. 1 dello stesso decreto
legislativo: animali allevati per essere destinati all'alimentazione
umana), sotto qualunque forma e per qualunque via, sostanze
stilbeniche; d) che, pertanto, stante il principio di specialità di
cui all' art. 15 del codice penale, la disposizione incriminatrice
applicabile al fatto è quella recata dalla norma denunziata,
giacché la somministrazione di prodotti stilbenici ad animali
destinati all'alimentazione umana rientrerebbe nell'ambito della
generale condotta di adulterazione di sostanze destinate
all'alimentazione prima della distribuzione per il consumo (art. 440
c.p.), di cui costituirebbe appunto una specificazione;
che, sulla base di tali rilievi, il tribunale remittente ritiene
che la norma denunziata si ponga in contrasto con il principio di
eguaglianza: il legislatore, con essa, per un verso avrebbe riservato
ad una condotta specifica un trattamento punitivo ingiustificatamente
favorevole rispetto a quello previsto, per analoghe condotte,
dall'incriminazione del codice penale, per altro verso avrebbe
introdotto, con siffatto trattamento di favore, un elemento di
evidente irragionevolezza, avuto riguardo alla spiccata nocività
delle sostanze stilbeniche, a fronte del permanere di un trattamento
sanzionatorio più severo con riguardo a condotte di adulterazione
attraverso l'impiego di additivi meno dannosi del D.E.S.;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una
pronuncia di inammissibilità - per i profili che saranno in
prosieguo specificati - o di infondatezza della questione.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità della questione,
sollevata dall'Avvocatura erariale, va disattesa sotto tutti i
profili dedotti;
che, infatti, per un primo profilo la valutazione in termini di
minore gravità complessiva del trattamento punitivo introdotto con
l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992, rispetto
a quello delineato dall'art. 440 del codice penale, in rapporto alla
fattispecie concreta e in riferimento alla regola dell'applicazione
della legge penale più favorevole all'imputato, a norma dell'art. 2
del codice penale, costituisce un enunciato - implicito - di ordine
interpretativo che, in quanto attinente alla rilevanza in concreto
della questione, compete al giudice a quo e non è sindacabile da
questa Corte se non nell'ipotesi di manifesta arbitrarietà
dell'interpretazione offerta (ex plurimis, sentenze nn. 238 e 103 del
1993), il che non si verifica nella specie;
che, sotto altro profilo, l'assunto dell'Avvocatura circa
l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale per cui sarebbe una
disposizione diversa dall'art. 440 del codice penale a venire in
gioco quale termine di comparazione della lamentata
incostituzionalità, risulta non conferente, tenuto conto del rinvio,
nella giurisprudenza richiamata dall'Avvocatura, a fattispecie relative alla commercializzazione di sostanze alimentari adulterate,
mentre il giudice a quo ha riguardo ad una differente ipotesi di
adulterazione di dette sostanze prima della distribuzione per il
consumo;
che, infine, neppure può essere condivisa la tesi
dell'irrilevanza della questione sotto il profilo del rispetto, da
parte della norma denunziata, dei principi recati dalla normativa
delegante - art. 2, lett d) e art. 65 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428 - cosicché dovrebbe essere, secondo l'Avvocatura,
quest'ultima ad essere sottoposta a scrutinio di costituzionalità:
difatti tale asserzione non rileva nel senso della inammissibilità
della questione, che è proposta contro la norma da cui, direttamente
ed immediatamente, deriva il trattamento penale che il remittente assume lesivo del precetto costituzionale;
che, quanto al merito della questione, la prospettazione del
giudice a quo si basa sulla premessa per cui, in relazione alla
condotta di somministrazione di sostanze stilbeniche ad animali
destinati all'alimentazione umana, alla disposizione incriminatrice
dell'art. 440 del codice penale sarebbe succeduta quella dell'art.
3, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992, ond'è che, in
applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 del
codice penale, solo la seconda troverebbe applicazione rispetto a
quella condotta;
che, in tal modo, si sarebbe creata una disparità di
trattamento, essendo punito con minor rigore, a termini della norma
denunziata, chi somministra ad animali da allevamento sostanze
cancerogene, come quelle stilbeniche, rispetto a chi effettua la
somministrazione di altre - in ipotesi meno pericolose - sostanze, ed
è assoggettato alle pene previste dall'art. 440 del codice penale;
che la premessa intepretativa del giudice a quo non può essere
condivisa da questa Corte, in quanto le ricordate disposizioni
incriminatrici sono diverse e presentano differenti ambiti
applicativi, e ciò in ragione dei connotati fondamentali delle
fattispecie penali in parola;
che, in particolare, oltre alla diversità di tipo di illecito
(delitto e contravvenzione, rispettivamente) e al conseguente diverso
atteggiarsi dell'elemento soggettivo richiesto nei due casi, la
differente struttura delle due ipotesi incriminatrici in argomento si
manifesta in primo luogo nella delimitazione e specificazione del
requisito della condotta, che, nella fattispecie contravvenzionale
denunziata, è individuata dal legislatore attraverso l'indicazione
operativa dalla semplice "somministrazione" di sostanze stilbeniche,
con il che il reato è per ciò solo perfezionato, mentre nella
previsione delittuosa dell'art. 440 del codice penale, presa a
termine di raffronto, consiste nell'attività di "chiunque corrompe o
adultera .. sostanze destinate all'alimentazione", onde la
fattispecie comporta un effetto ulteriore di alterazione della natura
genuina delle sostanze, rispetto alla sola somministrazione;
che, inoltre, la distinzione tra i due illeciti si incentra, in
stretta correlazione con il ricordato elemento della condotta
punibile, sulla presenza del requisito costitutivo del reato
consistente, nella disposizione dell'art. 440 del codice penale, nel
pericolo concreto per la salute pubblica, elemento, questo, che non
si riscontra nella fattispecie legale di reato introdotta dalla norma
denunziata: con quest'ultima il legislatore, sulla base di una
generica previsione di pericolo astratto, più coerente con una
fattispecie contravvenzionale, ha arretrato la soglia della
punibilità di interventi su sostanze destinate all'alimentazione
umana, alla somministrazione in sé considerata;
che, pertanto, la relazione tra le due disposizioni, sul piano
normativo, non può essere configurata né in termini di specialità,
né di sovrapposizione o successione dell'una rispetto all'altra,
bensì di reciproca autonomia delle medesime; il che risulta coerente
con il principio della "salvezza delle norme penali vigenti" (e tale
è l'art. 440 citato) posto nella disposizione delegante più sopra
ricordata;
che, alla luce di tali rilievi, da un lato viene meno in radice
il presupposto interpretativo di identità degli ambiti applicativi
delle norme su cui si basa la prospettata questione di legittimità
costituzionale, e, dall'altro, la sottolineata diversità delle
previsioni legali messe a raffronto comporta altresì il venir meno
del presupposto della asserita disparità di trattamento, giacché le
situazioni regolate sono diverse;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata; mentre esula dall'oggetto del giudizio di
costituzionalità, perché spetta al giudice rimettente (sent. n. 168
del 1987), la valutazione circa il concreto atteggiarsi della
relazione tra le due norme - art. 440 del codice penale, e art. 3,
comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992 - in rapporto al
fatto quale dedotto in giudizio, se in termini di concorso formale di
reati ovvero di assorbimento della seconda fattispecie meno grave
nella prima, ove risultino in concreto realizzati gli elementi di
quella incriminata dall'art. 440 del codice penale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 118 (Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n.
85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al
divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad
azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di
residui negli animali e nelle carni fresche), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Mantova,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte