Ordinanza n. 326/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 548Codice di procedura penale
- art. 6legge 133/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 585, secondo
comma, lett. c), del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa l'8 novembre 1993 dalla Corte d'Appello di Reggio
Calabria nel procedimento penale a carico di Cudia Mariano, iscritta
al n. 71 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno
1994;
Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di
Cudia Mariano, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con ordinanza
dell'8 novembre 1993 (R.O. n. 71/1994), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 585, secondo comma, lett. c) del codice di
procedura penale;
che nell'ordinanza di rimessione si premette che con dispositivo
letto all'udienza del 18 maggio 1992 il Tribunale di Reggio Calabria
aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato
per intervenuta amnistia; che la sentenza era stata depositata il
successivo 11 giugno 1992, senza che in seguito fosse notificato
avviso all'imputato ed ai suoi difensori; che nel corso del giudizio
di appello - proposto dal difensore dell'imputato in data 16 ottobre
1992 - i difensori delle parti civili avevano eccepito
l'inammissibilità dell'appello dell'imputato sotto il profilo della
sua tardività, e ciò alla stregua dell'art. 585, secondo comma,
lett. c), del vigente codice di procedura penale, secondo il quale il
termine per proporre appello decorre dalla scadenza del termine
stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della
sentenza, ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, secondo comma, dal
giorno in cui è stata eseguita la notificazione e la comunicazione
dell'avviso di deposito;
che, secondo il giudice a quo, con la locuzione "termine
stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della
sentenza", contenuta nella norma impugnata, il legislatore fa
riferimento, rispettivamente, ai termini di cui al secondo e terzo
comma dell'art. 544 del codice di procedura penale, mentre
l'originario termine di trenta giorni, previsto dall'art. 544,
secondo comma, per il deposito della sentenza, ove la stesura della
motivazione non sia stata coeva alla lettura del dispositivo, è
stato successivamente ridotto dall'art. 6 del decreto-legge 1° marzo
1991, n. 60, convertito dalla legge 22 aprile 1991, n. 133, a
quindici giorni;
che, sempre ad avviso del giudice remittente, a causa del
mancato adeguamento del termine di trenta giorni indicato dall'art.
548, secondo comma, del codice di procedura penale al termine di
quindici giorni previsto per il deposito della sentenza dall'art.
544, secondo comma, del medesimo codice, l'art. 585, secondo comma,
lett. c), impugnato darebbe vita ad una irragionevole disciplina
uniforme di situazioni tra loro differenti, facendo decorrere il
termine di impugnazione della sentenza dal 15° giorno dalla lettura
del dispositivo anche nell'ipotesi di deposito della motivazione
avvenuto in epoca compresa fra il 15° e il 30° giorno da tale
lettura, con una conseguente lesione del diritto di difesa connesso
al fatto che - sempre nell'ipotesi di deposito della sentenza tra il
15° e il 30° giorno - non sarebbe richiesta la notificazione
dell'avviso di deposito alle parti private, in violazione degli artt.
3 e 24 della Costituzione;
Considerato che la Corte, con la sentenza n. 364/1993, esaminando
una questione analoga a quella sollevata nel presente giudizio, ha
già affermato - con riferimento alla incongruenza venutasi a creare
a causa della mancanza di coordinamento normativo tra il nuovo testo
dell'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale (come
modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 60 del 1991, convertito
dalla legge n. 133 del 1991), e l'art. 548, secondo comma, del
medesimo codice - che le incertezze che derivano da tale mancato
coordinamento sono state superate dall'univoco indirizzo
interpretativo adottato in merito dalla Corte di cassazione, che ha
operato una ricostruzione sistematica della normativa in questione
giungendo ad affermare che la revisione dell'art. 544, secondo comma,
introdotta dall'art. 6 del decreto-legge n. 60 del 1991 ha anche
modificato, in senso conforme, l'art. 548, secondo comma, con la
conseguenza che "l'avviso di deposito deve essere effettuato quando
la sentenza non è depositata entro il quindicesimo giorno, invece
dell'originario trentesimo giorno" (Cass. Sez. V, 8 febbraio 1993;
Cass. Sez. I, 4 dicembre 1992);
che questa Corte nella sentenza citata ha conseguentemente
affermato che secondo il diritto vivente la normativa richiamata "non
ha l'effetto di ridurre il termine di trenta giorni per impugnare
assegnato alle parti dall'art. 585, primo comma, lett. b) del codice
di procedura penale poiché - nel caso di sentenza non
contestualmente motivata e depositata oltre il quindicesimo giorno
dalla pronuncia - va comunque notificato alle parti stesse (e
comunicato al pubblico ministero) l'avviso di deposito, mentre il
termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è stata
eseguita la notificazione (o la comunicazione) dell'avviso stesso";
che, pertanto, l'art, 585, secondo comma, lett. c), del codice
di procedura penale non lede il diritto di difesa, sancito dall'art.
24 della Costituzione, dal momento che, diversamente da quanto
sostenuto nell'ordinanza di rimessione, l'obbligo di notifica alle
parti dell'avviso di deposito della sentenza sussiste anche
nell'ipotesi in cui questa sia depositata in epoca compresa tra il
quindicesimo e il trentesimo giorno dalla lettura del dispositivo;
che la stessa norma non risulta neppure lesiva del principio di
uguaglianza, dal momento che, per quanto affermato nella richiamata
sentenza n. 364 del 1993, il termine per impugnare, nel caso di
sentenza depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia,
comincia comunque a decorrere dal giorno in cui è stato notificato
alla parte l'avviso di deposito, con la conseguenza che non si
verifica la disparità lamentata dal giudice remittente in ordine
alla decorrenza del termine di impugnazione;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 585, secondo comma, lett. c), del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte