Ordinanza n. 326/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33legge 110/1975
- art. 10-bislegge 152/1991
usata come parametro
citata
- art. 532Codice di procedura civile
- art. 35Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 33legge 203/1991
- art. 10-bislegge 203/1991
- art. 35legge 203/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge
18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come
modificato dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203,
promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1997 dal pretore di
Firenze nel procedimento di esecuzione proposto dall'INPS contro
Mangani Maurizio, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso di una procedura esecutiva, promossa dall'
INPS nei confronti di M. M., titolare dell'omonima ditta, per un
credito complessivo di oltre cento milioni, l'ufficiale giudiziario
pignorava vari beni mobili presso il domicilio del debitore, fra i
quali tre fucili da caccia stimati complessivamente un milione di
lire;
che si procedeva quindi alla vendita all'incanto dei beni
pignorati, ma non dei tre fucili, perché non vendibili nelle
pubbliche aste, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 110 del 1975 e
successive modificazioni;
che, nel corso dell'udienza fissata per la comparizione delle
parti, l'INPS eccepiva l'illegittimità costituzionale del citato
art. 33, e il pretore di Firenze sollevava, con riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 18
aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
sostituito dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203;
che, secondo il giudice a quo la questione sarebbe rilevante
nel procedimento esecutivo, in quanto l'applicazione della
disposizione censurata comporterebbe l'inefficacia del pignoramento
dei fucili, con conseguente sottrazione di tali oggetti alla
procedura e la restituzione al debitore esecutato;
che essa non sarebbe manifestamente infondata, sia per
l'irragionevole disparità di trattamento che la disposizione
comporterebbe, sia per la violazione del diritto di azione del
creditore procedente;
che, con riguardo alla prima doglianza, il giudice rimettente
osserva che l'art. 35, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), consente la vendita e la cessione di armi a privati
muniti di permesso di porto d'armi ovvero di speciale nulla osta
all'acquisto, rilasciato dal Questore, mentre - incoerentemente -
l'art. 33 della legge n. 110 del 1975 stabilirebbe un divieto
assoluto di vendita nelle pubbliche aste delle armi comuni da sparo,
disponendo una sanzione penale in caso di violazione;
che siffatta disparità di trattamento sarebbe
ingiustificata, poiché assoggetterebbe gli stessi beni (le armi
comuni da sparo) a due diversi regimi di circolazione, creando
un'arbitraria discriminazione fra creditori muniti di titolo
esecutivo, con pregiudizio di coloro che hanno, quali propri
debitori, i titolari di quei beni;
che tali creditori, in mancanza della cooperazione spontanea
dell'obbligato, vedrebbero disconosciuto il proprio diritto a
ottenere coattivamente la soddisfazione concreta del credito, con
lesione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità e l'infondatezza, perché questa Corte avrebbe da
tempo ricompreso nell'esercizio dei poteri discrezionali del
legislatore l'individuazione dei beni impignorabili (ordinanze
nn. 492 del 1990 e 60 del 1971), mentre la norma non vieterebbe
l'esecuzione forzata mediante vendita da parte di un commissionario
abilitato a tale commercio (art. 532 del codice di procedura civile),
con le cautele prescritte dalla legge.
Considerato che l'art. 33 della legge n. 110 del 1975, sostituito
dall'art. 10-bis del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con
modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in apparente
contrasto con l'art. 35 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto n. 773 del 1931, contiene, ora, il rovescio della
sua originaria formulazione, poiché punisce la vendita delle armi
comuni da sparo nelle pubbliche aste con la pena dell'arresto da tre
mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a un milione;
che, tuttavia, siffatto divieto, pur non consentendo la
vendita coattiva mediante asta pubblica, non esclude altre e diverse
modalità di legittima liquidazione dei beni pignorati, ricavata in
via di interpretazione dal giudice del merito;
che, pertanto, è manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 18 aprile 1975,
n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo
delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sostituito
dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203,
sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo
comma, della Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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