Ordinanza n. 327/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 361
del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Società Entomologica Italiana, con sede in
Genova, proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado
della stessa città avverso la registrazione di variazione negli atti
del N.C.E.U. emessa dall'Ufficio tecnico erariale, il quale aveva
rilevato il frazionamento di una unità immobiliare di proprietà
della ricorrente - classificata in categoria A/1, classe 2ª - in due
distinte unità ed aveva a queste attribuito la categoria A/2 e la
classe 3ª;
che la ricorrente deduceva che, da un lato, il declassamento
della categoria catastale da A/1 a A/2 determinava, per effetto
dell'applicazione dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392
("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), una rilevante
diminuzione del reddito reale (pari alla somma dei canoni di
locazione delle due unità immobiliari frazionate, che risulterebbe
inferiore al canone dell'unica unità originaria); dall'altro, per
converso, l'attribuzione della classe 3ª ai due appartamenti
comportava un notevole aumento del reddito imponibile (pari alla
somma delle rendite catastali, che risulterebbe superiore a quella
dell'appartamento originario);
che la adita Commissione tributaria, con ordinanza del 16 marzo
1982 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1984), ha sollevato questione
di legittimità costituzionale del citato art. 16 della legge 27
luglio 1978, n. 392, deducendo che la norma (peraltro inderogabile ai
sensi dell'art. 79 della stessa legge) violerebbe:
a) l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tributario tra
chi utilizza l'immobile direttamente quale titolare di un diritto
reale di godimento su di esso e chi lo utilizza mediante locazione,
in quanto nel primo caso il reddito imponibile è ritenuto ex lege
coincidente con quello reale quantificato nella rendita catastale
rivalutata, mentre, nel secondo, il reddito imponibile coincide con
il canone locatizio in concreto percepito, ove superiore alla rendita
catastale;
b) l'art. 53 Cost., per violazione del principio della
capacità contributiva, in quanto può verificarsi, come avvenuto
nella fattispecie, che alla diminuzione del reddito reale (canone di
locazione) corrisponda un aumento del reddito imponibile;
che, in conclusione, il giudice a quo censura l'art. 16 citato
"in quanto, in relazione alla tipologia, fa riferimento alla sola
categoria catastale e non anche alla classe nell'ambito di ciascuna
categoria, o piuttosto alla rendita catastale dell'immobile", così
adottando, a suo avviso, un criterio lacunoso, ambiguo e determinante
risultati contraddittori;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio, chiede che la questione sia dichiarata inammissibile per
irrilevanza o, comunque, infondata;
Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che il
nesso di pregiudizialità necessario per la rilevanza della questione
di legittimità costituzionale deve consistere in un rapporto di
rigorosa strumentalità tra la risoluzione della questione stessa e
la decisione del giudizio a quo e che il dubbio deve, perciò,
investire una norma dalla cui applicazione il giudice remittente
dimostri di non poter prescindere (da ult., ordd. nn. 595/87 e
167/88);
che nella fattispecie, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura
dello Stato, il giudice a quo non potrà né dovrà mai fare
applicazione della norma censurata, in quanto il giudizio sottoposto
al suo esame concerne esclusivamente la legittimità del
provvedimento dell'u.t.e. in ordine alla "qualificazione" e alla
"classificazione" delle unità immobiliari in questione e non certo i
riflessi che detto provvedimento potrà comportare, in base alla
norma impugnata, sulla determinazione del canone di locazione;
che, peraltro, non può non rilevarsi che la censura investe la
scelta effettuata dal legislatore nell'ambito della sua sfera di
discrezionalità tecnica, e che tale scelta, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte (da ult., ordd. nn. 386 e 573 del
1987), non è sindacabile in questa sede, salvo che non ne sia
evidente l'arbitrarietà e irrazionalità, il che certamente non
accade nel caso di specie;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di
primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte