Ordinanza n. 327/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.l. 271/1957
- art. 13legge 271/1957
- art. 21legge 1852/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma
primo, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli
minerali) convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957,
n. 474, come sostituito dall'articolo 21 della legge 31 dicembre
1962, n. 1852 (Modificazioni al regime fiscale dei prodotti
petroliferi) promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre, 18, 27
novembre, 6 dicembre 1991 e 12 febbraio 1992 dal Pretore di Prato nei
procedimenti penali a carico di Mazzi Giancarlo, ed altri, iscritte
rispettivamente ai nn. 109, 133, 134, 193 e 185 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica
nn. 10, 12 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Giancarlo Mazzi, imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma,
d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n.
474, il Pretore di Prato con ordinanza del 21 ottobre 1991 (reg. ord.
n. 109 del 1992) sollevava, in riferimento all'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della
norma ora citata, secondo cui "chiunque esercita un deposito di oli
minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di
servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti,
non denunciati a termini dell'art. 1, è punito con la multa dal
doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel
deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico,
e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000";
che il Pretore rilevava che nel caso di specie gli oli minerali
non denunciati corrispondevano a Kg. 4.085 di olio combustibile denso
ed a Kg. 52 di olio diatermico, con un minimo di pena applicabile di
Lire 121.281.170;
che a suo avviso tale sanzione era irragionevolmente
sproporzionata alla gravità del fatto, tenendo conto anche di quanto
affermato da questa Corte con sentenza n. 313 del 1990, ciò che lo
induceva a dubitare del contrasto tra la norma denunciata e l'art.
27, terzo comma, della Costituzione;
che il medesimo Pretore sollevava la stessa questione con
ordinanze del 18 novembre 1991 (reg. ord. n. 133 del 1992, nel
procedimento contro Piero Franco Baroni), del 27 novembre 1991 (reg.
ord. n. 134 del 1992, nel procedimento contro Rosalinda Lombardi ed
altri) e 6 dicembre 1991 (reg. ord. n. 193 del 1991, nel procedimento
contro Vincenzo La Porta ed altro);
che sempre la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di
Prato con ordinanza del 12 febbraio 1992 (reg. ord. n. 185 del 1992,
nel procedimento contro Gabriele Maurizio Guasti ed altro), nella
quale il Pretore afferma di conoscere l'ordinanza di questa Corte n.
427 del 1991, dichiarativa della manifesta infondatezza della
questione, e tuttavia ritiene di prospettare il profilo di
incostituzionalità costituito dall'inadeguatezza della norma
impugnata alla finalità rieducativa della pena;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in
tutte le cause, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della
questione, richiamando la sentenza di questa Corte n. 887 del 1988 e
l'ordinanza n. 129 del 1989;
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, stante
l'identicità delle questioni;
che la sussistenza del reato di cui all'art. 13 del decreto
legge 5 maggio 1957, n. 271, di omessa denuncia di un deposito di oli
minerali destinato al consumo diretto dipende, secondo la
giurisprudenza della Cassazione, dalla capacità del deposito (in
quanto solo quelli di una certa consistenza possono costituire un
più facile veicolo per le frodi fiscali), mentre, ai fini della
relativa sanzione, rileva la quantità di prodotto effettivamente
introdotta nello stesso deposito ovvero estratta;
che, sotto quest'ultimo aspetto, il trattamento sanzionatorio
appare non irragionevolmente commisurato alla quantità di prodotto
effettivamente transitata piuttosto che alla capacità del deposito,
e ciò anche in relazione alla natura permanente del reato, da cui
consegue la punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso
della situazione illecita;
che, pertanto, poiché la gravità del reato è commisurata alla
quantità del prodotto complessivamente immesso nei recipienti, a
nulla rileva - al fine di censurare il relativo trattamento
sanzionatorio in riferimento all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione - la circostanza che la quantità di olio rinvenuta nel
deposito appartenente all'imputato sia stata esigua;
che in tal senso questa Corte già si è espressa con
l'ordinanza n. 497 del 1991;
che a diverso avviso non può indurre il richiamo, operato dal
giudice rimettente, alla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990,
nella quale sono indicate alcune caratteristiche generali del
principio di proporzionalità della pena, poiché tali
caratteristiche sono riscontrabili nella norma censurata, tenuto conto
delle modalità di commisurazione della pena, tali da superare il
dubbio di inadeguatezza della sanzione alla finalità rieducativa;
che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto
legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito
in legge 2 luglio 1957 n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 27,
terzo comma, della Costituzione dal Pretore di Prato con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte