Ordinanza n. 327/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39-bisd.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39- bis del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso
tributario), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1993 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto sul ricorso
proposto da Vestey John contro l'Ufficio Imposte Dirette di
Orbetello, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso su ricorso di John
Vestey contro l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di
Orbetello, concernente addebito di imposte e sovrimposte su redditi
di capitale liquidati in Inghilterra, la Commissione tributaria di
secondo grado di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del
contenzioso tributario), nella parte in cui non prevede "la non
applicabilità da parte della Commissione tributaria delle sanzioni
non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è
giustificata da obbiettive condizioni di impossibilità di
ottemperare al disposto della norma tributaria";
che, secondo il remittente, la norma impugnata avrebbe
"generalizzato" a tutti i tributi ed a tutte le sanzioni non penali
"il principio della scusabilità dell'errore", in relazione ad
elementi oggettivi, "ma limitatamente al contenuto del precetto, ed
ai suoi destinatari, ovvero al significato della norma"; che, per
contro, ad avviso del giudice a quo, "appare ingiustificatamente
sanzionatorio" che la norma impugnata non debba "applicarsi a casi,
come quello in esame, nel quale al momento della dichiarazione dei
redditi non si sia in possesso dei dati completi e definitivi sulla
propria posizione reddituale per fatto altrui, documentabile innanzi
alle commissioni tributarie".
Considerato che la stessa ordinanza di rimessione precisa che la
Commissione tributaria di primo grado ha accolto il ricorso
dell'interessato, "riconoscendo il quantum di imposizione subita dal
Vestey all'estero senza pronunziarsi sul punto relativo alle
sanzioni", donde l'appello del contribuente per chiedere che "fossero
dichiarate non dovute le somme per soprattassa";
che, se il thema decidendum innanzi al giudice a quo deve
ritenersi stabilito come sopra, non è dato comprendere in quali
termini permanga - rendendo per ciò stesso rilevante ai fini del
decidere la proposta questione - un problema di impossibilità di
esatta determinazione dei redditi prodotti in Inghilterra, e di
documentazione della imposizione tributaria per essi subita
all'estero;
che non risulta, inoltre, chiarito dall'ordinanza, in relazione
a quali specifiche, se ulteriori, violazioni sarebbero applicabili le
sanzioni contestate dal contribuente;
che la non adeguata motivazione dell'ordinanza stessa sulle
circostanze di causa impedisce, quindi, di apprezzare la rilevanza
della questione proposta sul presupposto di un'asserita
"impossibilità ad ottemperare" ad una imprecisata norma tributaria.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Disciplina del contenzioso tributario) sollevata dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Grosseto in riferimento agli artt. 3,
23 e 53 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte