Ordinanza n. 327/1995
Altra decisione · depositata il 17/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 25legge 87/1953
- art. 39legge 724/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino
urbanistico e sanatoria delle opere abusive), come modificato
dall'art. 5 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1986, n.
26, promossi con due ordinanze emesse il 4 giugno e il 27 aprile 1993
dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Antonio Pappalardo e
di Guglielmo Scammacca Della Bruca, iscritte ai nn. 432 e 550 del
registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 35 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento della Regione Siciliana;
Visto l'atto di deduzioni depositato dal Sostituto Procuratore
della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti penali per il reato di
costruzione edilizia senza concessione, previsto e punito dall'art.
20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Pretore di
Catania, sezione distaccata di Acireale, con distinte ordinanze
emesse, rispettivamente, il 4 giugno 1993 (r.o. n. 432 del 1993) ed
il 27 aprile 1993 (r.o. n. 550 del 1993) ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 10
agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria
delle opere abusive), come modificato dall'art. 5 della legge della
Regione Siciliana 15 maggio 1986, n. 26;
che la disposizione denunciata prevede per determinate opere,
tra le quali l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non
adibiti ad uso abitativo, l'autorizzazione del sindaco in
sostituzione della concessione edilizia;
che, secondo la prima ordinanza di rimessione, l'art. 5 della
legge della Regione Siciliana n. 37 del 1985, nella parte in cui non
assoggetta ad autorizzazione edilizia anche la realizzazione di
impianti non prefabbricati ad una sola elevazione e non adibiti ad
uso abitativo, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
giacché la scarsa incidenza dal punto di vista urbanistico varrebbe
ugualmente per ogni tipo di impianto, sia esso prefabbricato o meno;
che la seconda ordinanza prospetta il dubbio di legittimità
della disposizione denunciata in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, in quanto la disciplina regionale renderebbe lecita
un'attività che la legge dello Stato sanziona penalmente. Difatti le
opere prefabbricate, determinando egualmente una trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio, richiedono, secondo la
normativa statale, la concessione, la cui mancanza integra il reato
previsto e punito dall'art. 20, lettera b), della legge n. 47 del
1985;
che in entrambi i giudizi è intervenuta la Regione Siciliana,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
non fondata;
che nel giudizio promosso con l'ordinanza emessa il 27 aprile
1993 (r.o. n. 550 del 1993) il Sostituto procuratore della Repubblica
presso la Pretura circondariale di Catania ha depositato nei termini
previsti dall'art. 25, secondo comma, dalla legge 11 marzo 1953, n.
87 un atto di deduzioni unitamente ad alcuni documenti.
Considerato che le due questioni sono connesse, avendo ad oggetto
la stessa disposizione di legge regionale, sicché i relativi giudizi
possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che è da considerare irricevibile l'atto di deduzioni
depositato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la
Pretura circondariale di Catania, non essendo prevista e disciplinata
dalle norme generali ed integrative di procedura dinanzi alla Corte
la costituzione, nei giudizi incidentali di legittimità
costituzionale, del pubblico ministero del giudizio principale;
che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di
rimessione, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724,
il cui articolo 39 consente di sanare gli abusi edilizi ultimati
entro il 31 dicembre 1993, con la conseguente estinzione del reato
previsto e punito dall'art. 20, lettera b), della legge n. 47 del
1985;
che, pertanto, appare opportuno disporre la restituzione degli
atti al giudice rimettente, affinché valuti nuovamente la rilevanza
delle questioni tenendo conto della normativa sopravvenuta (ordinanze
n. 93 del 1995; n. 635 del 1988; n. 92 e 75 del 1986).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Catania, sezione distaccata di Acireale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte