Ordinanza n. 327/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 48Costituzione
- art. 669-quaterCodice di procedura civile
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 2legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
lettera a), del d.P. R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali), sostituito dall'art.
1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal Tribunale
di Tolmezzo sul reclamo proposto da Di Carlo Mirella contro Varisco
Giuseppe, nella qualità, e altre, iscritta al n. 754 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il Tribunale di Tolmezzo - investito del reclamo
proposto da Di Carlo Mirella, ai sensi dell'art. 669-terdecies del
codice di procedura civile, avverso l'ordinanza emessa dal giudice
istruttore di detto Tribunale il 9 giugno 1995 nella causa di
opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento della Due Azeta
Elettronica - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
primo comma, lettera a), del d.P. R. 20 marzo 1967, n. 223
(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali), sostituito dall'art. 1 della legge 16 gennaio 1992, n.
15;
che la norma denunciata esclude, per coloro i quali sono stati
dichiarati falliti, il diritto di elettorato attivo finché dura lo
stato di fallimento e, comunque, non oltre cinque anni dalla sentenza
dichiarativa dello stesso;
che secondo il giudice a quo il giudizio sulla persona del
fallito ha perduto nel comune sentire la sua valenza negativa, e
nella sentenza n. 203 del 1995 della Corte costituzionale vi è un
esplicito richiamo all'incremento delle dichiarazioni di fallimento,
pur incolpevole, e alla riflessione dottrinale che ha superato la
visione tradizionale che presupponeva la indegnità del fallito;
che spetta sì al legislatore ordinario di definire i casi di
indegnità morale di cui all'art. 48 della Costituzione, ma nel
rispetto del principio di ragionevolezza;
che l'art. 2 del d.P. R. n. 223 del 1967 sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'esclusione dall'elettorato
attivo prescinde da ogni verifica su comportamenti colpevoli del
soggetto e si rivolge unicamente a danno di alcuni, lasciando indenni
altri, come il piccolo imprenditore e l'artigiano;
Considerato che occorre verificare, in via preliminare, la
rilevanza della questione;
che la parte richiedeva al Tribunale rimettente la sospensione o
la revoca di uno degli effetti tipici della sentenza dichiarativa di
fallimento, nella specie la perdita temporanea del diritto di
elettorato attivo;
che tale effetto cessa, secondo le norme vigenti, allo spirare
del termine quinquennale previsto dall'art. 2 del d.P. R. n. 223 del
1967, o per la revoca o annullamento della sentenza dichiarativa di
fallimento;
che la richiesta avanzata dalla parte - dapprima innanzi al
giudice istruttore della causa di opposizione al fallimento, ai sensi
degli artt. 669-quater e 700 del codice di procedura civile, e poi
con reclamo al Collegio, ex art. 669-terdecies dello stesso codice -
mira alla emissione di un provvedimento abnorme, non concedibile
dal giudice;
che è palese l'irrilevanza, e dunque l'inammissibilità, della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera a), del
d.P. R. n. 223 del 1967;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera a),
del d.P. R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali), sostituito dall'art. 1 della
legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte