Ordinanza n. 327/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 47/1985
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 20legge 47/1985
- art. 1-sexieslegge 47/1985
- art. 1legge 1086/1971
- art. 2legge 1086/1971
- art. 13legge 1086/1971
- art. 3legge 64/1974
- art. 17legge 64/1974
- art. 18legge 64/1974
- art. 20legge 64/1974
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 1-sexieslegge 312/1985
- art. 13legge 136/1999
- art. 22legge 136/1999
- art. 24legge 136/1999
- art. 39legge 724/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 4
ottobre 1999 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno,
nel procedimento penale a carico di Ottavi Luciano, iscritta al
n. 706 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il giudice unico del Tribunale di Perugia, sezione
staccata di Foligno, nel corso di un procedimento penale a carico di
un soggetto imputato di violazione della normativa urbanistica ed
ambientale (art. 20, lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47
ed art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 22, terzo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), nella parte in cui non prevede che il rilascio della
concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985
estingua, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica,
anche il reato ambientale (fattispecie disciplinata
dall'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985),
limitatamente alla ipotesi in cui, nel rispetto dei tempi ristretti
di durata del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 13
citato, l'interessato abbia ottenuto anche il provvedimento
favorevole di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 da parte
dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;
che ad avviso del giudice a quo l'esclusione (rectius: la
mancata previsione) dell'effetto estintivo dei reati attribuito alla
concessione in sanatoria dalla norma impugnata, con riferimento al
reato ambientale, contrassegnato nella specie, si porrebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione in particolare nei casi di
successivo conseguimento della autorizzazione paesistica di cui
all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, giacché la punibilità
dipenderebbe da un fattore temporale (la non riconducibilità della
fattispecie alla legge n. 724 del 1994);
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione
sollevata.
Considerato che con ordinanza n. 149 del 1999 la Corte ha
dichiarato manifestamente infondata analoga questione concernente la
violazione della normativa sulle costruzioni in cemento armato
(artt. 1, 2 e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086) e quella sulle
costruzioni in zona sismica (art. 3, 17, 18 e 20 della legge 2
febbraio 1974, n. 64), affermando, tra l'altro, che il legislatore
gode di una scelta ampiamente discrezionale in ordine all'ampiezza di
particolari estinzioni di reato in conseguenza di sanatorie
amministrative di opere edilizie abusive, tanto più se riguardano
reati semplicemente connessi all'attività edilizia da sanare e si
tratti di fattispecie penali estintive di cui al capo I della legge
n. 47 del 1985, nettamente diverse dalla fattispecie di
condono-sanatoria del capo IV della stessa legge (sentenza n. 149 del
1999; n. 370 del 1988);
che appare sicuramente non arbitraria e non assolutamente
irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di prevedere la
particolare ipotesi di estinzione dei reati a seguito della speciale
sanatoria (si noti il carattere permanente della disposizione e non
temporanea ed eccezionale come il condono edilizio), rispetto ai soli
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti
(artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 e, per una scelta
ampliativa, art. 24, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136);
che la successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724,
all'art. 39, comma 8, ha previsto - per le opere abusive ultimate
entro il 31 dicembre 1993, con particolari restrizioni oggettive di
volumetria, soggettive e procedimentali - che la concessione edilizia
in sanatoria (per violazioni meramente formali) con pagamento di
oblazione, possa avere, come ulteriore effetto, condizionato al
rilascio delle autorizzazioni dell'autorità preposta al vincolo, la
estinzione dei reati per la violazione dei vincoli artistici,
culturali, ambientali e paesistici (v. sentenza n. 85 del 1998);
che l'anzidetta norma, in combinato disposto con il comma 1
dello stesso art. 39, non esclude la possibilità che il soggetto
privato interessato, anche se munito di concessione in base a
precedente sanatoria - ove ne ricorrano i requisiti - si avvalga, con
ulteriore domanda, della nuova sanatoria ai fini degli effetti
estintivi su altri reati connessi in violazione dei vincoli, essendo,
del resto, il condono-sanatoria ammissibile perfino nei casi in cui
lo stesso soggetto sia già in possesso di una concessione od
autorizzazione edilizia anche al solo scopo di acquisire la certezza
della legittimità dell'opera edilizia e di realizzare l'estinzione
dei reati connessi (ordinanza n. 169 del 1996);
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta
infondatezza della questione sollevata, non sussistendo alcuno dei
profili denunciati di violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal giudice unico del Tribunale di Perugia, sezione staccata di
Foligno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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