Ordinanza n. 328/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Normativa prevista in materia di assegni), promosso con
ordinanza emessa il 6 ottobre 1984 dal Pretore di Tropea nei
procedimenti penali riuniti a carico di Granato Leone, iscritta al n.
47 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 125 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Tropea, con ordinanza emessa il 6
ottobre 1984, ha denunciato di incostituzionalità "la normativa
prevista in materia di assegni dalla legge n. 689/1981";
che nel relativo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri eccependo l'inammissibilità e in subordine
l'infondatezza dell'impugnativa.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza
e neppure l'esatta individuazione dell'oggetto e dei parametri di
riferimento della dedotta questione di legittimità;
che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione, in
essa racchiusa, che trattasi di eccezione sollevata dalla difesa e
fatta propria dal P. M., restando anche in tal caso insoddisfatta la
fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso
l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle
questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte: esigenza
cui è preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale
prescrive appunto che il giudice a quo riferisca nell'ordinanza di
rimessione i termini ed i motivi dell'istanza con cui sia sollevata la
questione;
che deve pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di
questa Corte, dichiararsi la manifesta inammissibilità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della "normativa prevista in materia di
assegni dalla legge n. 689/1981", sollevata dal Pretore di Tropea con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte