Ordinanza n. 328/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28d.l. 429/1982
- art. 32Testo unico IVA
usata come parametro
citata
- art. 28legge 516/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 10
luglio 1982 n. 429, (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in
l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio
1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, iscritta
al n. 36 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 125- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Annunziata
Giovanna ed avente per oggetto un avviso di liquidazione ed
irrogazione di sanzioni conseguente ad esame di dichiarazione
integrativa per imposta sul valore aggiunto ex d.l. 10 luglio 1982 n.
429 conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516, la Commissione tributaria di
primo grado di Salerno sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.l.
cit., secondo cui l'imposta dovuta era diversa (4 per cento o 2 per
cento in più dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria)
a seconda che nell'anno precedente il periodo considerato fossero
state o meno applicate le disposizioni relative ai contribuenti
minori (v. art. 32 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633);
che, secondo la Commissione, la norma impugnata - risultante
dalla legge di conversione del d.l. cit., il cui testo originario
prevedeva una misura unica di imposizione - faceva sì che, a parità
di volume di affari nel periodo considerato, due contribuenti fossero
sottoposti a tassazione diversa a seconda che nell'anno precedente
avessero potuto o no giovarsi delle disposizioni relative ai
contribuenti minori, ossia fossero rimasti o no al di sotto del
limite di 480 milioni: ciò sembrava comportare una violazione dei
principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva
(art. 53 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva che si dichiarasse la non fondatezza della questione;
Considerato che il regime relativo ai contribuenti minori, di cui
all'art. 32 d.P.R. n. 633 del 1972, e che si sostanzia in minori
formalità di documentazione delle operazioni e dei pagamenti quando
il volume di affari si sia mantenuto al di sotto di un determinato
limite, è del tutto facoltativo;
che, scelto tale regime dal contribuente, non è certo
irragionevole che il legislatore, nell'esercizio della propria
discrezionalità, abbia adottato rispetto ad esso una disciplina più
rigorosa in sede di definizione agevolata delle pendenze, considerata
la minore intensità ed efficacia dei controlli esperibili sulla
documentazione semplificata, propria del detto regime;
che, per di più, il contribuente è parimenti libero, secondo
le proprie valutazioni di convenienza, di avvalersi o meno delle
disposizioni sulla definizione agevolata;
che, pertanto, la non irragionevolezza della scelta del
legislatore dimostra la manifesta infondatezza delle censure relative
così al principio di eguaglianza come al principio di capacità
contributiva;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative perr i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, come
convertito nella l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado
di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte