Ordinanza n. 328/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 534/1987
- art. 7legge 47/1988
- art. 2legge 534/1987
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 7legge 700/1975
- art. 2legge 700/1975
citata
- art. 2legge 47/1988
- art. 3legge 700/1975
- art. 7legge 534/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,
della legge 29 febbraio 1988, n. 47 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi
di carattere assistenziale ed economico), nonché dell'art. 2, ultimo
comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona
franca di parte del territorio della provincia di Gorizia), dell'art.
3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 (Modifiche della
legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo
per la zona di Gorizia) e dell'art. 7, primo comma, della predetta
legge n. 47 del 1988, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre
1988 dal Giudice istruttore del Tribunale di Gorizia nei procedimenti
penali riuniti aventi ad oggetto atti relativi a un esposto dei
grossisti birrai della provincia di Gorizia, ordinanza iscritta al n.
19 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Gorizia, con
ordinanza del 16 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità "dell'Art.
7, terzo comma, della Legge 29 febbraio 1988, n. 47; nonché
dell'Art. 2, ultimo comma, della Legge 1° dicembre 1948, n. 1438,
dell'Art. 3, primo comma, della Legge 27 dicembre 1975, n. 700 e
dell'Art. 7, primo comma, della Legge 29 febbraio 1988, n. 47, come
interpretato ai sensi dell'Art. 7, terzo comma, della Legge n.
47/1988", in quanto, con riguardo alla proroga del regime agevolato
previsto per la zona franca di Gorizia ed il territorio ad essa
limitrofo, stabilisce che "Per territorio limitrofo alla zona franca,
di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 1°. dicembre 1948, n.
1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia
di Gorizia";
che il giudice a quo ha, più precisamente, denunciato
l'illegittimità dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 23
dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 29
febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7
ed agli artt. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438,
e 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, lamentando
che l'art. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438,
nel prevedere agevolazioni "per i bisogni della pastorizia e
dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima
necessità della popolazione del territorio limitrofo alla zona
franca" di Gorizia, intenderebbe "consentire la distribuzione di
generi agevolati, da parte di grossisti ed importatori" soltanto
"nell'ambito territoriale di cui all'Art. 1 L. n. 1438 cit. e di un
piccolo territorio, appunto 'limitrofo', cioè adiacente" alla zona
franca, e non, invece, in tutta la "residua parte del territorio
della provincia di Gorizia", come stabilisce la norma denunciata,
dalla quale, pertanto, deriverebbe una ingiustificabile estensione
dell'area di commerciabilità dei prodotti agevolati;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,
inammissibile e, in subordine, non fondata;
Considerato che, a prescindere da ogni valutazione sul merito
della doglianza, il petitum effettivamente perseguito dal giudice a
quo tende non a far eliminare qualsiasi agevolazione al di fuori
della zona franca, bensì a far individuare un territorio di ampiezza
inferiore a quella indicata dall'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre
1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1988, n. 47, un territorio, quindi, variamente determinabile quale
territorio "limitrofo";
che, pertanto, la questione, così come proposta, è
inammissibile, implicando "una scelta tra più soluzioni possibili,
senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata,
scelta, quindi, da effettuare sulla base di valutazioni discrezionali
riservate al legislatore" (v. ordinanza n. 185 del 1989; cfr. pure
sentenza n. 33 del 1986);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del
decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale
ed economico), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed agli
artt. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438
(Istituzione della zona franca di parte del territorio della
provincia di Gorizia) e 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975,
n. 700 (Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva
del regime agevolativo per la zona di Gorizia), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice
istruttore del Tribunale di Gorizia con ordinanza del 16 novembre
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte