Ordinanza n. 328/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 233, cpv. delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promossi
con n. 4 ordinanze emesse il 7 novembre dal Tribunale di Bolzano nei
procedimenti penali a carico di Nahlik
Helmut Josef Gustav, Eberhard Jeans, Schneider Lothar e Schroppel
Markus, iscritte rispettivamente ai nn. 196, 198, 199, 200 del
registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con quattro ordinanze
identiche, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in
riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), in
quanto la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio
1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è
riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a
giudizio, non comprende le altre due ipotesi previste dalla norma
impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi
con il mezzo della stampa);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei
predetti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi, concernendo la medesima questione,
vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la
quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in epigrafe -
norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte