Ordinanza n. 328/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con
ordinanza emessa il 19 novembre 1991 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Lucca, sul ricorso proposto dall'Ufficio
distrettuale II.DD. di Castelnuovo Garfagnana contro la s.n.c. "Ricci
Calzature di Ricci Liuba Paola & C.", iscritta al n. 137 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio tributario avente per
oggetto un accertamento IVA effettuato nei confronti della s.n.c.
"Ricci calzature di Ricci Liuba Paola e C." e nel quale doveva
accertarsi la falsità di alcune bolle di accompagnamento di beni
viaggianti, la Commissione tributaria di secondo grado di Lucca con
ordinanza del 19 novembre 1991 sollevava, in riferimento agli artt.
24, 101 e 102 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella
parte in cui "inibisce in assoluto al giudice la possibilità di
avvalersi di organi tecnici (scilicet: per indagini peritali)
allorché l'onere di allegazione delle prove sia stato adempiuto solo
parzialmente dalle parti medesime";
che ad avviso della commissione rimettente la detta inibizione -
oltreché ledere il diritto del contribuente alla difesa in giudizio
- ostacolava il buon esercizio delle funzioni giurisdizionali, così
violando le norme costituzionali ora citate;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione,
richiamando le decisioni di questa Corte nn. 560 del 1989 e 108 del
1990;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 560 del 1989,
confermata con ordinanza n. 108 del 1990, ha già dichiarato non
fondata la questione sollevata negli stessi termini con riferimento
ad uno dei parametri ora invocati (art. 24 Cost.) e con ordinanza n.
108 del 1990 la sua manifesta infondatezza;
che nella detta sentenza questa Corte ha altresì precisato come
il potere, attribuito al giudice tributario dallo stesso art. 35
attualmente impugnato, di accertare i fatti attraverso organi
statali, eventualmente anche estranei all'amministrazione finanziaria
e della cui perizia e imparzialità non è dato di dubitare,
garantisce a sufficienza il diritto di difesa del contribuente;
che la stessa considerazione vale altresì ad escludere il
contrasto della norma impugnata con gli artt. 101 e 102 della
Costituzione, peraltro invocati in modo del tutto generico ossia
senza nessuna indicazione dei profili sotto i quali si manifesterebbe
l'asserito contrasto;
che la questione deve essere, pertanto, dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione
della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato
dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della
disciplina del contenzioso tributario), sollevata in riferimento agli
artt. 24, 101 e 102 della Costituzione dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte