Ordinanza n. 328/1993
Altra decisione · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 8legge 9/1982
- art. 25legge 47/1985
- art. 23legge 179/1992
- art. 5legge 180/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge
della regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e
l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre
1992 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Rovigo nel procedimento
penale a carico di Borille Gianfranco, iscritta al n. 186 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento instaurato su ricorso
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo
avverso l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro preventivo di
un cantiere edile, pronunciata dallo stesso Tribunale in sede di
riesame, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117
della Costituzione, dell'art. 79 della legge della regione Veneto 27
giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio),
nella parte in cui prevede che il silenzio-assenso tenga luogo della
concessione edilizia;
che ad avviso del giudice a quo la norma regionale, prevedendo
il silenzio-assenso in materia urbanistico-edilizia senza alcun
carattere di temporaneità e senza alcuna limitazione, come invece
prevedeva l'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (norma
peraltro non più in vigore, secondo il rimettente, a far data dal 1°
gennaio 1992, per l'esaurirsi delle proroghe della stessa), avrebbe
creato un istituto nuovo volto non ad accelerare la procedura secondo
il disposto dall'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che
delega appunto alle regioni tale specifico compito, ma addirittura ad
eliminarla "anche nella sua espressione formale e finale di atto-documento, a seguito della semplice inerzia della P.A.", con ciò
esorbitando dai limiti imposti al legislatore regionale dall'art. 117
della Costituzione. Né - secondo il rimettente - possono nella specie trovare applicazione, in riferimento all'art. 29 della legge 7
agosto 1990, n. 241 - che abilita le regioni ad adottare norme in
tema di procedimento amministrativo - le previsioni degli artt. 17,19
e 20 della stessa legge, che hanno introdotto nuovi moduli
procedimentali (possibilità di esercizio dell'attività privata,
soggetta a provvedimento abilitativo, previa semplice denunzia di
inizio dell'attività stessa all'amministrazione, ed eventuale
verifica successiva dell'esistenza dei presupposti abilitativi,
nonché silenzio-assenso), trattandosi di materia paesaggistica e di
assetto ambientale "in esso inclusa la regolamentazione del
territorio, per le espresse esclusioni previste al comma 2 dell'art.
17 e al comma 4 dell'art. 9" (recte: 19);
che inoltre la norma denunciata, venendo ad incidere sul
precetto penale (per escluderlo), si porrebbe in violazione dell'art.
25 della Costituzione, che riserva la materia alla legge dello Stato;
che ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale
del Veneto, concludendo per l'inammissibilità e per l'infondatezza
della questione.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale è
proposta dalla Corte remittente sul presupposto della temporaneità
della normativa statale di principio (art. 8 d.l. n. 9 del 1982,
conv. in legge n. 94 del 1982 cit.) in materia di concessioni
edilizie, presupposto che viene assunto quale termine di raffronto
della denunziata illegittimità della disposizione di legge
regionale;
che, peraltro, su tale profilo centrale della questione incidono
sia la norma posta con l'art. 23, comma 4, della legge 17 febbraio
1992, n. 179 - che, sopprimendo il termine di efficacia, più volte
prorogato, della citata norma statale di principio, ne determina la
vigenza non limitata nel tempo - sia, in particolare, la disciplina,
successiva all'ordinanza di rimessione, contenuta nell'art. 5 del
decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, con cui si introduce in via
generale il principio del silenzio-assenso in tema di rilascio delle
concessioni edilizie, facendosi altresì esplicito richiamo all'art.
29 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo "in
assenza di legislazione regionale" (comma 2 dell'articolo citato);
che risulta quindi opportuno disporre la restituzione degli atti
al giudice a quo perché valuti, alla luce del richiamato quadro
normativo, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte