Ordinanza n. 328/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 188Codice della strada
- art. 11d.P.R. 503/1996
usata come parametro
citata
- art. 381Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
- art. 217d.P.R. 610/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del
d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici) e dell'articolo 188 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con
Ordinanza emessa l'1 giugno 1999 dal pretore di Forlì nel
procedimento civile vertente tra Vallicelli Marco e la Polizia
municipale di Cesenatico, iscritta al n. 569 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto una
opposizione avverso un verbale di contestazione di una infrazione
stradale, il pretore di Forlì, con Ordinanza emessa l'1 giugno 1999,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 11 del d.P.R. 24 luglio
1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e
188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) nella parte in cui, regolamentando la circolazione e la
sosta dei veicoli di persone disabili, escludono dal beneficio della
sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al trasporto di
cortesia di tali persone;
che, ad avviso del rimettente, le norme impugnate mentre
riconoscerebbero la possibilità della sosta senza limiti di tempo
solo per i veicoli addetti allo "specifico servizio" dei disabili
escluderebbero implicitamente da tale beneficio i veicoli destinati
al trasporto di cortesia degli stessi e cioè al trasporto "dato per
amicizia o comunque per gentilezza o disponibilità, espressione del
tutto normale e fisiologica delle relazioni sociali";
che, sempre ad avviso del rimettente, il complesso delle
norme impugnate, nel consentire "alle persone disabili la sosta oltre
tempi e modi prestabiliti, in considerazione della loro difficoltà o
impossibilità di deambulazione", le costringerebbe in effetti "a
munirsi comunque e sempre di veicoli al loro specifico servizio" ed
imporrebbe, pertanto, "una organizzazione di mezzi che,
oggettivamente, realizzerebbe una situazione discriminante"; con
conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione sia sotto il
profilo del principio di eguaglianza che sotto quello della
necessità della rimozione degli ostacoli sociali che impediscono il
pieno sviluppo della persona umana;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della
questione;
che, in particolare, secondo l'Avvocatura, la disciplina
contenuta nelle disposizioni censurate risponderebbe compiutamente
alle esigenze di socializzazione delle persone disabili, dovendosi
pur sempre rapportare e bilanciare tali esigenze con altri interessi
di carattere pubblico; sicché, secondo l'Avvocatura, la definizione
dei veicoli al servizio delle persone disabili, contenuta
nell'art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 (cui fa rinvio l'art. 188 del
codice della strada), e la implicita esclusione del trasporto di
cortesia dalla sosta senza limiti temporali in aree di parcheggio a
tempo, assicurerebbero l'effettivo godimento di tale beneficio da
parte delle persone disabili, consentendo, al tempo stesso, il
necessario controllo da parte delle autorità preposte anche mediante
il rilascio di una preventiva autorizzazione in relazione a veicoli
in proprietà, in possesso o in detenzione qualificata del disabile.
Considerato che il rimettente impugna distintamente l'art. 11 del
d.P.R. n. 503 del 1996 e l'art. 188 del codice della strada;
che, quanto alla prima norma, la sua natura regolamentare ne
comporta la sottrazione al sindacato di legittimità costituzionale
e, conseguentemente, la manifesta inammissibilità della questione
riguardo ad essa sollevata;
che, quanto all'art. 188 del codice della strada, la norma
deve essere correttamente interpretata senza fermarsi al significato
letterale delle parole, avendo riguardo allo scopo che intende
perseguire ed alla connessione con le altre norme che disciplinano la
stessa materia;
che, sotto il primo aspetto, è indubbio che la norma
impugnata intenda attribuire ai disabili un particolare beneficio di
carattere personale che, perciò stesso, prescinde dal titolo in base
al quale viene effettuato il trasporto degli stessi;
che tale carattere essenzialmente personale del beneficio de
quo è inequivocamente attestato dall'art. 381, secondo comma, del
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come modificato dall'art. 217 del
d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) il quale dispone che il
"contrassegno invalidi" da rilasciare alle persone handicappate con
capacità di deambulazione ridotta "è strettamente personale, non è
vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il
territorio nazionale";
che, conseguentemente, il testuale riferimento ai veicoli al
servizio delle persone disabili, contenuto nell'art. 188 del codice
della strada, non può essere interpretato nel senso della implicita
esclusione del trasporto di cortesia dal beneficio della sosta senza
limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben diverso
senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente
trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al
servizio della stessa;
che, pertanto, l'erroneità del presupposto interpretativo da
cui muove il rimettente comporta la manifesta infondatezza della
questione su tale base sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996,
n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Forlì
con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 188 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal medesimo pretore con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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