Ordinanza n. 328/2001
Altra decisione · depositata il 27/07/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 40legge 119/1981
- art. 21d.l. 463/1983
citata
- art. 35legge 638/1983
- art. 3legge 730/1983
- art. 2legge 720/1984
- art. 7d.lgs. 279/1997
- art. 8d.lgs. 279/1997
- art. 9d.lgs. 279/1997
- art. 66legge 388/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4,
della legge regionale della Liguria, riapprovata il 12 dicembre 1999,
recante "Modifiche agli artt. 54, 55 e 56 della legge regionale
4 novembre 1977, n. 42 (Norme in materia di bilancio e contabilita) e
successive modifiche e integrazioni", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 dicembre
1999, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2000 ed iscritto al n. 2
del registro ricorsi 2000.
Visto l'atto di costituzione della regione Liguria;
Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Gustavo Romanelli per la regione
Liguria.
Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in via principale,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della
delibera legislativa della regione Liguria riapprovata il 14 dicembre
1999 recante "Modifiche agli articoli 54, 55 e 56 della legge
regionale 4 novembre 1977, n. 42 (Norme in materia di bilancio e
contabilita) e successive modificazioni", nella parte in cui aggiunge
all'art. 54 della predetta legge regionale n. 42 del 1977 il comma
4-bis il quale stabilisce che i prestiti obbligazionari non sono
soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge
29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica
per gli enti e gli organismi pubblici);
che la menzionata disposizione viene denunciata per contrasto
con gli artt. 117 e 119, primo comma, della Costituzione e con "le
disposizioni interposte in tema di "tesoreria unica" contenute"
nell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge
finanziaria 1981) come modificato dall'art. 21 del d.l. 12 settembre
1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638), dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e
dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 "e richiamate"
nell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, "ed inoltre
contenute" negli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato);
che si è costituita la regione Liguria, la quale ha concluso
per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso,
osservando, anzitutto, che lo scopo della disposizione censurata è
quello "di eliminare ogni residuo dubbio in ordine al regime
applicabile" alle somme di danaro di cui la regione abbia conseguito
la disponibilità in virtù di prestiti obbligazionari, in vista
della loro utilizzazione come fonte di finanziamento degli
investimenti regionali;
che, ad avviso della regione, l'obbligo di utilizzazione del
sistema di tesoreria unica, relativamente alle somme conseguite a
titolo di prestito, sarebbe stato escluso prima dall'art. 40 della
legge n. 119 del 1981, poi dall'art. 4 del d.l. n. 688 del 1985,
successivamente dall'art. 14-bis del d.l. n. 151 del 1991 il quale
deve ritenersi applicabile anche nei confronti delle regioni e,
infine, dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, il
quale, ponendosi l'obiettivo del superamento del regime di tesoreria
unica, include, tra le entrate per le quali il predetto regime deve
continuare ad avere applicazione nei confronti delle regioni e degli
enti locali, solo quelle relative ad operazioni di indebitamento
provenienti, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello
Stato;
che, in prossimità dell'udienza pubblica, sia il Presidente
del Consiglio dei ministri, che la regione Liguria hanno depositato
memorie illustrative;
che, nella propria memoria, il ricorrente segnala la
sopravvenienza, in materia di tesoreria unica, dell'art. 66 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001),
mentre la regione, oltre a ribadire le argomentazioni già svolte nel
senso dell'infondatezza della proposta questione, ha anch'essa
richiamato il predetto art. 66, osservando, in particolare, che,
dalla disposizione di cui al comma 5, si evince il principio di
esclusione dall'obbligo di versamento in tesoreria unica delle
risorse il cui procacciamento non incida sul bilancio dello Stato,
espressamente previsto, per gli enti locali, dall'art. 14-bis del
d.l. n. 151 del 1991;
che, in sede di discussione orale in udienza pubblica, il
ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto che sia
dichiarata la cessazione della materia del contendere ed a siffatta
richiesta ha aderito la difesa della regie Liguria.
Considerato che, successivamente alla proposizione della presente
questione di costituzionalità, è entrato in vigore l'art. 66 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha dettato, in materia di
tesoreria unica, una articolata disciplina, la quale, tra l'altro,
prevede che:
"a decorrere dal 1° marzo 2001, le regioni sono incluse nella
tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni" (comma 5);
"le entrate costituite da assegnazioni, contributi,
devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro
proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono
essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono
essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato", essendo incluse, tra le predette entrate, "quelle
provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in
parte, da interventi finanziari dello Stato" (comma 6);
"si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6
dell'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" (comma 7);
che quanto evidenziato integra un mutamento del quadro
normativo, attinente proprio alle disposizioni statali in materia di
tesoreria unica - nelle quali il ricorso individua le norme
interposte che, unitamente agli artt. 117 e 119 della Costituzione,
sarebbero asseritamente vulnerate dalla disposizione regionale
denunciata - che ha inciso radicalmente sui termini della sollevata
questione, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di
una pronunzia della Corte (vedi, sentenza n. 84 del 1988), come, del
resto, hanno sostenuto le stesse parti del presente giudizio,
assumendo cessata la materia del contendere;
che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della
materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale sollevatadal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte