Ordinanza n. 329/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 87/1953
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 136Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30 legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), promossi con tre ordinanze emesse il 21 luglio,
il 7 maggio e il 14 marzo 1984 dal Tribunale di Bologna nei
procedimenti penali a carico di Fabbiani Athos ed altri, Armaroli
Andrea e Marani Ruggero iscritte ai nn. 61, 116, 129 del registro
ordinanze del 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 137 bis e 161 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con le tre ordinanze in
epigrafe, emesse in altrettanti giudizi penali di appello, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
136 Cost., dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953
(secondo cui "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione"), in quanto limiterebbe l'efficacia cosidetta retroattiva
delle pronunzie di incostituzionalità, nel senso della
inapplicabilità di atti istruttori (come quelli della specie) già
compiuti nel vigore di disposizioni poi dichiarate illegittime;
che, nel giudizio relativo all'ordinanza del 12 luglio 1984, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per
la manifesta infondatezza della impugnativa.
Considerato che con sentenza n. 127 del 1966, richiamata dalla
successiva pronunzia n. 49 del 1970, questa Corte ha già escluso la
fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta
interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "è
palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale
della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento
all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale
ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta
ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1
della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1"; e che la stessa conclusione
è stata ribadita dalla più recente ordinanza n. 271 del 1985, anche
con riferimento all'art. 3 Cost..
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della
Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna in epigrafe
indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte