Ordinanza n. 329/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 882/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
22 dicembre 1980, n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali e di
minori infrazioni in materia tributaria), promosso con ordinanza
emessa il 3 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Ascoli Piceno, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Bagalini Elio, premesso di aver prodotto, quale erede
di Bagalini Paolino, unico titolare dell'omonima ditta, dichiarazione
di cessazione di attività di quest'ultima in data 19 febbraio 1981 e
di aver ottemperato all'invito rivoltogli dall'Ufficio IVA, ai sensi
dell'art. 2, II comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, a
rimuovere la violazione inerente ad alcuni acquisti senza fattura
versando in data 15 gennaio 1982 la somma di L. 29.002.198, adiva la
Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, impugnando il
silenzio-rifiuto dell'Ufficio IVA relativamente alla sua istanza di
rimborso della somma anzidetta;
che la Commissione adita rilevava che il ricorrente non aveva
potuto portare in detrazione l'imposta regolarizzata con la
dichiarazione annuale IVA del 1982, in quanto tale dichiarazione non
doveva essere prodotta a causa della cessazione dell'attività della
ditta per morte del titolare; che, d'altra parte, nessuna norma della
legge IVA prevede il rimborso dell'imposta pagata su acquisti se non
per mezzo della prescritta dichiarazione annuale;
che ciò premesso, il giudice a quo sollevava, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
2 della legge 22 dicembre 1980, n. 882 ("Sanatoria di irregolarità
formali e di minori infrazioni in materia tributaria"), "nella parte
in cui consente un diverso trattamento dei soggetti in attività e di
quelli comunque estinti in relazione al recupero dell'imposta": per
questi ultimi, infatti, verrebbe meno il beneficio della sanatoria a
causa della impossibilità di produrre la relativa dichiarazione
annuale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato, deduce preliminarmente
l'inammissibilità della questione, in quanto dalla norma impugnata
non può farsi risalire la pretesa disparità di trattamento
denunciata; nel merito, conclude per l'infondatezza;
Considerato che la disposizione censurata si limita a prevedere la
procedura per la sanatoria di irregolarità commesse anche in materia
di IVA e non dispone in alcun modo in ordine al recupero del tributo
per le operazioni regolarizzate, né alla detrazione dell'IVA versata
in sede di dichiarazione annuale;
che, pertanto, come rilevato dall'Avvocatura non è alla norma
censurata che può in alcun modo farsi risalire la disparità di
trattamento denunciata dal giudice rimettente;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
che, peraltro non può non rilevarsi che la situazione del
contribuente nel caso di specie va anche valutata con riferimento
agli strumenti offerti dall'intero ordinamento giuridico;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 882,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione
tributaria di primo grado di Ascoli Piceno con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte