Ordinanza n. 329/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 64legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 56legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), in relazione all'art. 56, primo comma, n. 3, della stessa
legge, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1988 dal
Magistrato di sorveglianza di Milano nel procedimento penale a carico
di Peis Bernardino, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che - nel corso dell'udienza avente ad oggetto la
determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva
della libertà controllata applicata all'agente di custodia Peis
Bernardino - il Magistrato di sorveglianza di Milano ha, con
ordinanza del 25 ottobre 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 64,
ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione
all'art. 56, n. 3 (rectius: art. 56, primo comma, n. 3) della stessa
legge, "nella parte in cui non consente al Magistrato di sorveglianza
di disciplinare il divieto di detenere armi in modo da non ostacolare
il lavoro del condannato";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,
inammissibile e, in subordine, non fondata;
considerato che analoga questione è già stata dichiarata
manifestamente inammissibile con ordinanza n.147 del 1989 e che
nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi
rispetto a quelli allora esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione
all'art. 56, primo comma, n. 3, della stessa legge, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di
sorveglianza di Milano con ordinanza del 25 ottobre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte