Corte costituzionale

Ordinanza n. 329/1991

Altra decisione · depositata il 10/07/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), come modificato dall'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103, promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991

dal Pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Vivone

Fulvio, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Saluzzo, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, emessa nel corso di un giudizio avente ad oggetto

l'esercizio senza autorizzazione di apparecchi radioelettrici di

debole potenza, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni in materia postale, di

bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art.

45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per la parificazione, ritenuta

arbitraria, nel trattamento sanzionatorio dell'esercizio abusivo di

impianti rispettivamente soggetti a concessione ovvero - come nella

specie - ad autorizzazione (questi ultimi, a seguito della sentenza

n. 1030 del 1988 di questa Corte);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

entrambi i giudizi tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha

chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che dall'ordinanza non appare che il giudice

rimettente abbia tenuto conto che, anteriormente alla sua emanazione,

la disposizione impugnata è stata sostituita con l'art. 30, settimo

comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato), che ha modificato il previgente

regime sanzionatorio, differenziando tra impianti radioelettrici -

tra cui quelli di debole potenza, soggetti ad autorizzazione in base

alla predetta sentenza - e impianti di radiodiffusione sonora o

televisiva, soggetti a concessione: e ciò, a prescindere da quanto

considerato in ordine alla nuova disposizione nell'ordinanza n. 272

del 1991;

che conseguentemente gli atti vanno restituiti al predetto

giudice, perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua

della nuova normativa;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Saluzzo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte