Ordinanza n. 329/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 360/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),
promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal Pretore di
Venezia nel procedimento civile tra Maurizio Ferrari e Guido
Briganti, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 nel corso del
procedimento civile di opposizione all'esecuzione promosso da
Maurizio Ferrari nei confronti di Guido Briganti, il Pretore di
Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),
nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione degli
sfratti anche per il territorio del Lido di Venezia;
che la norma censurata, "in considerazione del grave fenomeno di
esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano
nei comuni di Venezia e di Chioggia", dispone la sospensione, per un
periodo di trentasei mesi, dell'esecuzione per rilascio di immobili
adibiti ad uso di abitazione limitatamente a Venezia insulare, alle
isole della laguna e al centro storico di Chioggia;
che, ad avviso del Pretore, la sospensione degli sfratti non si
applica anche al Lido di Venezia, non compreso nella laguna ma
costituente divisione naturale della laguna stessa dal mare
Adriatico: interpretazione questa che sarebbe indirettamente
avvalorata dall'art. 4 della stessa legge, laddove si individuano le
attribuzioni della Commissione per la salvaguardia di Venezia e se ne
estendono espressamente le competenze a tutto il territorio della
vigente conterminazione lagunare, al comune di Chioggia e alle isole
di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
che il giudice rimettente ritiene che il diverso trattamento
degli abitanti del Lido di Venezia, rispetto a quello riservato agli
abitanti di Venezia insulare o delle isole interne alla laguna,
sarebbe irragionevole, giacché l'esodo della popolazione ed il
degrado del patrimonio edilizio urbano investirebbero anche tale
località;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per
l'infondatezza della questione, richiamando l'ordinanza n. 52 del
1993 di questa Corte, per rilevare come la non inclusione del Lido di
Venezia tra le zone per le quali è stata eccezionalmente disposta la
sospensione dell'esecuzione degli sfratti corrisponde ad una scelta
non irragionevole, che limita il beneficio alle zone di maggior
valore storico, più colpite da fenomeni di degrado edilizio,
destinato ad aggravarsi con l'allontanamento dei vecchi residenti;
Considerato che il Pretore di Venezia censura un trattamento
differenziato in ragione di una distinta situazione di fatto,
collegata a diverse caratteristiche abitative presenti nell'ambito
dello stesso Comune, sollecitando l'estensione di un beneficio di
carattere derogatorio che costituisce il frutto di una scelta del
legislatore, che non si palesa irrazionale o ingiustificata;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestatamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991,
n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), sollevata dal
Pretore di Venezia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte