Corte costituzionale

Ordinanza n. 329/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 360/1991

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),

promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal Pretore di

Venezia nel procedimento civile tra Maurizio Ferrari e Guido

Briganti, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 nel corso del

procedimento civile di opposizione all'esecuzione promosso da

Maurizio Ferrari nei confronti di Guido Briganti, il Pretore di

Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),

nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione degli

sfratti anche per il territorio del Lido di Venezia;

che la norma censurata, "in considerazione del grave fenomeno di

esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano

nei comuni di Venezia e di Chioggia", dispone la sospensione, per un

periodo di trentasei mesi, dell'esecuzione per rilascio di immobili

adibiti ad uso di abitazione limitatamente a Venezia insulare, alle

isole della laguna e al centro storico di Chioggia;

che, ad avviso del Pretore, la sospensione degli sfratti non si

applica anche al Lido di Venezia, non compreso nella laguna ma

costituente divisione naturale della laguna stessa dal mare

Adriatico: interpretazione questa che sarebbe indirettamente

avvalorata dall'art. 4 della stessa legge, laddove si individuano le

attribuzioni della Commissione per la salvaguardia di Venezia e se ne

estendono espressamente le competenze a tutto il territorio della

vigente conterminazione lagunare, al comune di Chioggia e alle isole

di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

che il giudice rimettente ritiene che il diverso trattamento

degli abitanti del Lido di Venezia, rispetto a quello riservato agli

abitanti di Venezia insulare o delle isole interne alla laguna,

sarebbe irragionevole, giacché l'esodo della popolazione ed il

degrado del patrimonio edilizio urbano investirebbero anche tale

località;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per

l'infondatezza della questione, richiamando l'ordinanza n. 52 del

1993 di questa Corte, per rilevare come la non inclusione del Lido di

Venezia tra le zone per le quali è stata eccezionalmente disposta la

sospensione dell'esecuzione degli sfratti corrisponde ad una scelta

non irragionevole, che limita il beneficio alle zone di maggior

valore storico, più colpite da fenomeni di degrado edilizio,

destinato ad aggravarsi con l'allontanamento dei vecchi residenti;

Considerato che il Pretore di Venezia censura un trattamento

differenziato in ragione di una distinta situazione di fatto,

collegata a diverse caratteristiche abitative presenti nell'ambito

dello stesso Comune, sollecitando l'estensione di un beneficio di

carattere derogatorio che costituisce il frutto di una scelta del

legislatore, che non si palesa irrazionale o ingiustificata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestatamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991,

n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), sollevata dal

Pretore di Venezia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte