Ordinanza n. 329/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 75/1993
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante
disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di
immobili di civile abitazione, di termini per la definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni
tributarie), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Perugia, sul ricorso
proposto da Luigi Mencacci contro l'Ufficio Tecnico Erariale di
Perugia iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Massimo Vari;
Udito l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 (R.O. n. 518
del 1994), la Commissione tributaria di primo grado di Perugia ha
sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge
24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia
di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile
abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli
interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie);
che il giudice remittente, rilevato che la legge predetta ha
provveduto a convertire l'ultimo decreto-legge di una serie reiterata
di decreti, ed "altresì, a regolare i rapporti giuridici sorti sulla
base di tutti i precedenti decreti non convertiti", osserva che
l'art. 77 della Costituzione non consente la reiterazione di un
decreto-legge non convertito, potendo le Camere, che non provvedano
nel termine di sessanta giorni, "soltanto regolare con legge (legge
di regolamento), i rapporti sorti sulla base del primo decreto non
convertito";
che la questione viene rimessa affidando a questa Corte il
compito di decidere "come ricevere e valutare i profili di
incostituzionalità che emergono dalla fattispecie che le viene
sottoposta";
che, più specificamente, viene rimesso alla Corte di valutare
"come coniugare l'inerzia delle Camere a convertire i decreti e la
ineluttabile esigenza per il Governo, quando straordinaria necessità
ed urgenza effettivamente ricorra, di reiterare il decreto-legge non
convertito"; nonché di "affrontare il problema della tempestiva
sindacabilità dei casi straordinari di necessità ed urgenza addotti
dal Governo a giustificazione del provvedimento adottato", anche per
evitare che il "potere esecutivo" si sottragga "alla verifica
giurisdizionale prevista per tutti gli atti della Pubblica
Amministrazione (art. 113 Cost.)";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che la questione sia dichiarata non ammissibile o, in
subordine, non fondata, atteso che: a) la norma di conversione, di
per sé, converte un solo decreto e non entra in relazione con i
decreti che hanno perso efficacia; b) i rapporti giuridici sorti
nella base di decreti non convertiti vengono disciplinati
"direttamente, senza la mediazione dei decreti non convertiti"; c)
l'art. 77 "reca una precisazione utile, ma non essenziale",
limitandosi ad escludere "che la mancata conversione di un decreto
ingeneri un limite alla potestà legislativa del Parlamento"; d)
l'accenno, nell'ordinanza di rimessione, all'art. 113 della
Costituzione trascura che "il decreto-legge è atto legislativo" e
che la giurisdizione "non può rivendicare che, nelle more del
giudizio, il legislatore si astenga dal porre nuove norme"; e) "la
c.d. reiterazione del decreto-legge non altera i contenuti e le
modalità" del controllo politico esercitato dal Parlamento,
risultando erroneo assumere che "più decreti si fondano tra loro" e
formino, in violazione della norma costituzionale, "un atto unitario
avente efficacia complessiva superiore a 60 giorni";
Considerato che la questione è prospettata in termini perplessi
se non addirittura contraddittori, non risultando chiaro
dall'ordinanza se si intenda censurare il comportamento del Governo
nel reiterato ricorso allo strumento del decreto-legge ovvero il
comportamento omissivo del Parlamento nel procedimento di
conversione, sicché non è dato apprezzare sotto quali profili si
verificherebbe il lamentato contrasto con il parametro invocato;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 24
marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia
di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile
abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli
interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie)
sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte