Ordinanza n. 329/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 53Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 30legge 413/1991
- art. 20Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
usata come parametro
citata
- art. 140Codice di procedura civile
- art. 583Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 16, comma
5, 20, comma 1 e 53, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413), promossi con due ordinanze emesse il 6 luglio
1999 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sui ricorsi
proposti dall'Ufficio delle imposte dirette di Verona, il primo
contro la Stadio S.r.l., il secondo contro la Stadio S.r.l. in
liquidazione, iscritte ai numeri 653 del registro ordinanze 1999 e
126 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1999 e n. 15,
prima serie speciale dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con
ordinanza emessa il 6 luglio 1999, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), secondo cui, nel processo tributario,
qualunque notificazione a mezzo del servizio postale "si considera
fatta nella data della spedizione";
che, ad avviso del rimettente, la norma in questione sarebbe
del tutto estranea al sistema processuale civile e di conseguenza
anche a quello tributario, che al primo fa rinvio per volontà del
legislatore delegante, mentre si uniformerebbe alla disciplina dei
ricorsi amministrativi, contenente identica regola;
che si verificherebbe, in tal modo, una irrazionale
deviazione rispetto ad un comune principio di diritto processuale,
quello secondo cui la notificazione a mezzo posta si considera
perfezionata alla data di consegna del piego al destinatario, così
da comportare un'ingiustificata disparità di trattamento, lesiva
dell'art. 3 della Costituzione, "non solo rispetto alle parti del
processo civile e di quello amministrativo, ma anche, all'interno del
processo tributario, tra quanti richiedono la notificazione a mezzo
di ufficiale giudiziario - anche fidando nella maggiore competenza di
questo - e quanti si avvalgono del servizio postale", in quanto
solamente questi ultimi sarebbero "liberati dall'obbligo di curare
che l'atto giunga a destinazione nel termine";
che, a parere dello stesso giudice, la lamentata disparità
di trattamento si tradurrebbe, altresì, in una minore certezza delle
situazioni giuridiche oggetto del processo tributario, rispetto a
quanto avviene nel processo civile od amministrativo;
che in questi, infatti, il potenziale destinatario di un atto
giudiziale, da notificarsi in un termine perentorio (come appunto il
vincitore in primo grado), trascorso quell'intervallo sarebbe
immediatamente in grado di apprezzare se la situazione giuridica
sostanziale sottesa si sia o meno consolidata; invece, nel processo
tributario, alla scadenza del termine, tale sicurezza non si
realizzerebbe, poiché tra il momento della spedizione dell'atto e
quello del suo ricevimento può trascorrere un intervallo di tempo
anche assai significativo e, comunque, indefinibile a priori, senza
che all'interessato sia dato modo di conoscere se tale effetto si sia
verificato;
che la norma impugnata contrasterebbe, infine, per le ragioni
già dette, con il criterio direttivo dell'adeguamento della
disciplina del processo tributario a quella del processo civile
fissato dall'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari;
istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e
violerebbe, pertanto, l'art. 76 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della
questione;
che, ad avviso dell'Avvocatura, non potrebbe fondatamente
ravvisarsi, in materia processuale, un principio generale in forza
del quale la notifica si perfeziona con l'osservanza di tutte le
formalità previste dalla legge, come del resto dimostrerebbero le
disposizioni di cui agli artt. 140 del codice di procedura civile
(pacificamente interpretata nel senso che la notificazione è
perfezionata alla data di spedizione della raccomandata) e 134 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
che ponendo d'altro canto a confronto, alla stregua
dell'art. 24 Cost., i contrapposti interessi in considerazione,
quello cioè al consolidamento di una situazione sostanziale e quello
per cui è attribuito il c.d. diritto di azione, sarebbe agevole
rilevare che solo quest'ultimo è assistito da un'autonoma e generale
garanzia costituzionale;
che neppure sarebbe possibile riconoscere un qualsiasi
rilievo costituzionale, nemmeno sotto il profilo dell'art. 3 Cost.,
al preteso primato del sistema processuale civile, su cui in gran
parte si fonda la questione di legittimità costituzionale;
che tra le situazioni messe a confronto difetterebbe,
infatti, il requisito della omogeneità, posto che il processo
tributario presenta rispetto al processo civile connotati suoi
propri, tra i quali una maggiore semplicità nella forma degli atti e
nelle procedure;
che per quanto riguarda infine il parametro di cui
all'art. 76 Cost., l'Avvocatura osserva che lo stesso art. 30,
lettera g), della legge n. 413 del 1991 prevede, al numero 4, tra i
principi e criteri direttivi, "l'impiego più largo possibile del
servizio postale", anche evidentemente in deroga alle regole poste
per il processo civile, e che pertanto legittimamente il legislatore
delegato ha tenuto conto dell'esistenza di una regola che attribuisce
prevalente rilevanza, nei rapporti tra contribuenti ed
amministrazione finanziaria, alla data di spedizione degli atti
piuttosto che a quella di ricezione;
che la stessa Commissione tributaria regionale di Venezia,
con ordinanza in pari data, ha sollevato, in riferimento ai medesimi
parametri e sulla scorta di identiche argomentazioni, questione di
legittimità costituzionale sia del già impugnato art. 16, comma 5,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sia, nei limiti in
cui ad esso fanno riferimento, degli artt. 53, comma 2
(specificamente riguardante la proposizione del ricorso in appello),
e 20, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per conto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è richiamata alla
memoria depositata nel primo giudizio, sottolineando comunque
l'inutilità della estensione della questione di legittimità
costituzionale anche alle norme di cui agli artt. 20, comma 1, e 53,
comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Considerato che i due giudizi, per la sostanziale identità delle
questioni sollevate, vanno riuniti per essere decisi con un'unica
pronuncia;
che, in riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., la
censura di incostituzionalità dell'art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si fonda essenzialmente
sull'assunto che la norma dallo stesso dettata sarebbe del tutto
estranea al sistema processuale civile e propria soltanto dei rimedi
amministrativi;
che tale assunto è palesemente erroneo in quanto, in materia
di spedizione di atti a mezzo posta, regola identica a quella della
norma impugnata risulta posta da norme di entrambi i codici di rito,
quali l'art. 140 cod. proc. civ., nell'intepretazione costituente
diritto vivente, l'art. 134 disp. att. cod. proc. civ. e l'art. 583
cod. proc. pen.;
che, in ogni caso, questa Corte ha ripetutamente escluso
l'esistenza di un principio, costituzionalmente rilevante, di
necessaria uniformità tra i vari tipi di processo (da ultimo
sentenze nn. 165 e 18 del 2000);
che del tutto erroneo è il riferimento al parametro di cui
all'art. 24 della Costituzione posto che nella specie non si
prospetta, neppure in astratto, una qualsivoglia lesione del diritto
di agire in giudizio né in capo al notificante, che risulta, anzi,
avvantaggio nell'esercizio del suo diritto d'azione, né in capo al
destinatario dell'atto notificato;
che per quanto riguarda infine il parametro di cui
all'art. 76 della Costituzione è sufficiente rilevare che il
legislatore delegante, all'art. 30, lettera g), numero 4, della legge
n. 413 del 1991, ha espressamente indicato, tra i principi e criteri
direttivi, "la previsione dell'impiego più largo possibile del
servizio postale" e che le norme impugnate - rendendo meno rischioso
per la parte notificante il ricorso al servizio postale - e, quindi,
incentivando l'impiego del servizio stesso costituiscono compiuta
attuazione del criterio direttivo enunciato;
che nella dichiarazione di infondatezza dell'art. 16, comma
5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, restano
assorbite le questioni relative agli articoli 53, comma 2, e 20,
comma 1, dello stesso decreto legislativo;
che le questioni sollevate vanno perciò dichiarate tutte
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 5, 53, comma 2, e
20, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte