Ordinanza n. 33/1956
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1956 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 174 del T.U.
delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, promosso
con l'ordinanza 6 aprile 1956 del Tribunale di Sulmona nel procedimento
a carico di Pagliaro Armando, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 138 Registro
ordinanze 1956:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata del 7 aprile 1956 del
Tribunale di Sulmona è stata sollevata la questione circa la
legittimità costituzionale dell'art. 174 del T.U. delle leggi di p.s.
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto
dell'art. 13 della Costituzione;
Che, l'Avvocatura generale dello Stato, con le sue deduzioni
depositate nella cancelleria della Corte il 2 maggio 1956 ha chiesto,
in via principale, dichiararsi non luogo a giudizio di legittimità
costituzionale e, in via subordinata, che non sussiste incompatibilità
fra le norme indicate;
Considerato che con la sentenza n. 1 di questa Corte, del 5 giugno
1956, è stata ritenuta - e qui deve essere confermatala competenza
della Corte a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti aventi forza di legge sia posteriori che anteriori
all'entrata in vigore della Costituzione;
Che con l'altra sentenza n. 11, del 19 giugno 1956, la Corte ha
dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni
riguardanti l'ammonizione, di cui agli articoli dal 164 al 176 del T.U.
delle leggi di p.s.;
Che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni - e
quindi anche quella dell'art. 174 - hanno cessato di avere efficacia
(art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal
giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30,
comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli articoli 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinge l'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato e
dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia della
norma denunziata della questione di legittimità costituzionale
sollevata.
Ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Sulmona.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1956:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte