Ordinanza n. 33/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 39legge 741/1959
- art. 76legge 741/1959
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 14 luglio
1959, n. 741, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel
procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 122
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
2) ordinanza emessa il 17 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel
procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 123
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali davanti al
Pretore di Isernia è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle
norme contenute negli artt. 76 e 39, ultimo comma, della Costituzione;
che il Pretore di Isernia ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione perché non sarebbero stati
rispettati dalla legge impugnata i caratteri essenziali della
delegazione quali sono posti dall'art. 76 della Costituzione, e perché
la delegazione sarebbe stata conferita per eludere il precetto
costituzionale dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione;
che in conseguenza il Pretore ha sospeso i procedimenti e rinviato
gli atti alla Corte costituzionale con le ordinanze citate in epigrafe;
che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni rispettivamente
il 22 giugno e il 30 luglio 1962, chiedendo che la Corte respinga la
sollevata questione di legittimità costituzionale;
Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la
proposta questione di legittimità costituzionale e con sentenza n. 106
dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata anche sotto il
profilo dell'asserito contrasto con le norme degli artt. 76 e 39 della
Costituzione;
che gli argomenti addotti dal Pretore per giustificare la non
manifesta infondatezza della questione non sono diversi da quelli già
esaminati e respinti dalla Corte nella citata sentenza; che, pertanto,
la decisione deve essere confermata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n.
741, in riferimento agli artt. 39 e 76 della istituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte