Ordinanza n. 33/1983
Altra decisione · depositata il 22/02/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 817/1971
usata come parametro
citata
- art. 3legge 244/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma
secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il
rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà
coltivatrice) promosso con ordinanza, emessa il 5 marzo 1976 dal
Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra Vaglienti
Francesco Giuseppe e Rollé Giuseppe ed altri, iscritta al n. 388 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che:
1. - Con atto di citazione, notificato il 23
settembre 1975, Vaglienti Francesco Giuseppe convenne avanti il
Tribunale di Pinerolo Rollé Giuseppe, Rostagno Francesca in Rollé e
Rollé Andrea esponendo che con atto 9 ottobre 1974 per notar Galleano
Rollé Giuseppe, Rostagno Francesca in Rollé e Rollé Andrea avevano
acquistato da Barberis Rosa Lucia in Renaldo due appezzamenti di
terreno siti in Vigone, e che i terreni confinavano con altri di
proprietà dell'attore, che allo stesso attore non era stata notificata
la proposta di alienazione e, pertanto, non gli si era consentito di
esercitare il diritto di prelazione, che pur gli competeva per essere
coltivatore diretto, e, dato atto che offriva a borsa aperta la somma
di lire 9.000.000 e si riservava di effettuarne il versamento nei
termini di legge, chiese dichiararsi il riscatto, a favore di esso
attore, dei due terreni ordinando ai convenuti di comparire avanti il
notaio eligendo entro breve termine per sottoscrivere l'atto di
trasferimento - in difetto di che l'emananda sentenza terrebbe luogo
dell'atto stesso - .
che:
2. - Nel contraddittorio dei convenuti i quali, nella comparsa
7 novembre 1975, opposero che i terreni in oggetto, con scrittura 23
giugno 1974, erano stati concessi in affitto a Mellica Sergio e che
difettava al Vaglienti e alla moglie la capacità di lavoro, richiesta
in chi eserciti il diritto di prelazione, l'adito Tribunale, con
ordinanza emessa il 5 marzo 1976, notificata il 12 e comunicata il 16
dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 164 del 23 giugno 1976 e
iscritta al n. 388 R.O. 1976 - premesso che l'art. 7 comma secondo n. 2
l. 14 agosto 1971 n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle
provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), così come
costantemente interpretato, attribuisce al coltivatore diretto
proprietario di terreni confinanti il diritto di prelazione su fondi
offerti in vendita nella sola ipotesi che gli stessi siano direttamente
condotti dal venditore e non nella ipotesi in cui vi siano insediati
mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori
diretti - considerava che l'art. 7 comma secondo, n. 2, in tal guisa
interpretato, fosse costituzionalmente illegittimo nella parte in cui
non concede il diritto di prelazione al coltivatore diretto
proprietario di terreni confinanti con i fondi in vendita anche se i
mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o coltivatori diretti
insediati sui detti fondi offerti in vendita non intendano esercitare
il diritto di prelazione, individuava i parametri del giudizio di
costituzionalità a) nell'art. 3 Cost. che sarebbe offeso a motivo
della diseguaglianza, che dalla normativa impugnata riverrebbe, tra
proprietario che conduce direttamente il fondo e proprietario che vi
abbia insediato mezzadri, affittuari ecc., né riceverebbe
giustificazione in una scala di priorità nelle scelte di politica
agraria tendenti a favorire l'accesso alla proprietà della terra per
coloro che già si trovano sui fondi, in quanto il presupposto della
sospettata incostituzionalità consiste proprio nel fatto che essi
abbiano rinunciato alla prelazione ai medesimi giustamente spettante in
via prioritaria, e b) nell'art. 44 Cost. che sarebbe offeso dalla norma
impugnata in quanto questa in caso di presenza sul fondo di mezzadri,
affittuari, ecc., e di rinuncia, da parte loro, alla prelazione, priva
di analogo diritto il confinante coltivatore diretto abilitando
l'alienante a vendere liberamente ad un terzo che non sia confinante
né coltivatore diretto; ravvisava la rilevanza della proposta
questione in ciò che la normativa "de qua" importerebbe, nella specie,
la reiezione della domanda, dall'attore coltivatore diretto intesa alla
declaratoria di validità ed efficacia dell'esercitato diritto di
riscatto, laddove la dichiarazione di incostituzionalità nel senso
prospettato dal Tribunale ne comporterebbe l'accoglimento nei confronti
dei terzi acquirenti.
che:
3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con
atto depositato il 13 luglio 1976 nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha argomentato per l'infondatezza della questione nel senso che
I) la ipotizzata diseguaglianza di trattamento, ai fini dell'esercizio
del diritto di prelazione, tra il proprietario di un fondo che lo
conduca direttamente, e il proprietario del fondo su cui siano
insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti
coltivatori diretti, si ricollega a situazioni obiettivamente
differenziate, razionalmente prese in considerazione dal legislatore
nell'ambito di una scelta di politica agraria finalizzata a tutelare
l'interesse del coltivatore - quale affttuario, mezzadro, ecc. - sul
fondo oggetto di vendita a terzi, anche nei confronti del coltivatore
confinante, che può essere disposto a corrispondere il prezzo più che
congruo sulla base del quale il coltivatore insediato potrebbe non
avere inteso esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dalla
legge, II) l'interesse del coltivatore insediato è stato
ragionevolmente considerato meritevole di speciale tutela tenendo conto
che, ove al lavoratore confinante fosse consentito esercitare il
diritto di prelazione rinunciato dal coltivatore insediato medesimo,
questi si vedrebbe costretto a lasciare il fondo (e, quindi, a
rinunciare alla propria attività di lavoro) e ciò in applicazione
dell'art. 3 l. 28 marzo 1957 n. 244.
che:
4. - Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 1983, nella quale
il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Baccari
ha illustrato la conclusione d'infondatezza della proposta questione.
che:
5. - Il Tribunale di Pinerolo ha ritenuto rilevante e
giudicato non manifestamente infondato "il dubbio sulla legittimità
costituzionale dell'art. 7 comma secondo l. 14 agosto 1971 n. 817,
nella parte in cui esclude che spetti il diritto di prelazione in
favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con
fondi offerti in vendita ove sugli stessi siano insediati mezzadri,
coloni, affittuari, compartecipanti, o enfiteuti coltivatori diretti
anche nell'ipotesi che questi non abbiano esercitato il diritto di
prelazione, in riferimento all'art. 3 Cost., per la diseguaglianza -
non giustificata da plausibile motivo, ma fondata su una irrilevante
differenza di situazioni - di trattamento fra il proprietario di un
fondo che lo conduce direttamente (tenuto a rispettare nella vendita il
diritto di prelazione verso i coltivatori diretti confinanti) e il
proprietario del fondo su cui siano insediati coltivatori diretti (non
tenuto a rispettare il diritto di prelazione) nonché in riferimento
all'art. 44 Cost. perché viene limitata la ricostituzione delle
unità produttive nelle ipotesi in cui sul fondo in vendita vi siano
mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori
diretti i quali non siano interessati all'acquisto".
che:
6. - Nelle more dell'incidente è entrata in vigore la l. 3
maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), la quale per un verso
non prevede il diritto di prelazione in riferimento al fondo ma lo
limita alle scorte nelle ipotesi descritte nell'art. 35 e per altro
verso dispone all'art. 53 che la legge si applica a tutti i rapporti,
comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state
definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia
già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità
dell'art. 23 l. 11/ 1971, ad eccezione di quanto disposto nell'art. 42
comma primo (diritto di ripresa) della stessa legge, e all'art. 58
comma secondo che le disposizioni incompatibili con quelle contenute
nella nuova legge sono abrogate.
che:
7. - Poiché la Corte non ha notizia (né è in grado di
acquisire conoscenza) di sentenze, comunque esecutive, o di transazioni
rese le une e consentite le altre nelle more dell'incidente e,
comunque, non consta di interpretazioni giudiziali e dottrinali sul se
la mancata considerazione, nella nuova legge, del diritto di prelazione
relativo al fondo sia da intendere quale esclusione del medesimo,
s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pinerolo che ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma
secondo n. 2 l. 14 agosto 1971 n. 817, in riferimento agli artt. 3 e 44
Cost., con ordinanza 5 marzo 1976 (n. 388 R.O. 1976).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte