Ordinanza n. 33/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 41/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) promosso
con l'ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Barresi Mario e l'INPS ed altro
iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 (pervenuta
il 12 luglio 1988) dal Pretore di Firenze, nel procedimento civile
vertente sull'obbligo di versamento del contributo sociale di
malattia da parte di liberi professionisti, è stata sollevata
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 l.
28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella
parte in cui assoggetta ad una diversa misura di contributo i redditi
derivanti da lavoro subordinato e quelli derivanti da lavoro
parasubordinato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;
che si è costituito l'INPS ed è intervenuto, tramite
l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendosi rispettivamente per l'inammissibilità e
l'infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza in epigrafe, pur nella specificità
della fattispecie relativa a liberi professionisti (medici)
svolgenti, si assume, lavoro "para-subordinato", solleva la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 31 legge 28 febbraio 1986 n.
41 sotto argomenti, profili e parametri (disparità di trattamento
nella misura del contributo per una categoria di soggetti) già presi
in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e
con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;
che pertanto, non essendo quanto dedotto suscettibile di diversa
valutazione trattandosi nella specie di caratteristiche proprie del
rapporto di lavoro autonomo, va dichiarata la manifesta infondatezza
della questione di legittimità sollevata dal Pretore di Firenze;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 1986) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,
dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte