Ordinanza n. 33/1992
Altra decisione · depositata il 03/02/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza di cancellazione di ipoteca legale in data 10 ottobre
1991 rivolta da Antonio Lefèbvre D'Ovidio al Presidente della Corte
costituzionale, iscritta al n. 1 del registro incidenti di
esecuzione;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, in data 10 ottobre 1991, A. L. D. O.
- condannato dalla Corte costituzionale in composizione integrata nel
giudizio penale di accusa n. 1 del registro generale 1977 alla pena
di anni due, mesi due di reclusione e lire trecentomila di multa con
sentenza pronunciata il 1 marzo 1979 - ha rivolto al Presidente della
Corte costituzionale istanza di cancellazione dell'ipoteca legale
iscritta a suo carico per la somma di lire quaranta miliardi su
alcuni suoi beni immobili con decreti n. 176 del 10 novembre 1977 e
n. 182 del 30 novembre 1977 adottati in via d'urgenza dal Presidente
della Corte costituzionale e ratificati con decreto n. 186 del 2
dicembre 1977 dalla Corte costituzionale integrata;
che nell'istanza si rileva: a) che l'istituto dell'ipoteca
legale è stato soppresso dal nuovo codice di procedura penale, il
quale, come strumento di cautela reale, prevede in suo luogo il
sequestro conservativo sui beni immobili (art. 316 c.p.p.); b) che
comunque l'ipoteca legale in questione ha esaurito i suoi effetti in
dipendenza dell'intervenuta liquidazione del danno in lire un
miliardo e cinquecento milioni a seguito di separato procedimento
civile e del sovrappostosi sequestro conservativo sui medesimi
cespiti disposto in corso di procedimento per lire dodici miliardi,
ad ulteriore cautela del credito, dal giudice civile nonché del
successivo procedimento di subasta degli stessi; c) che, in ogni
caso, il mantenimento del vincolo ipotecario per un ammontare di lire
quaranta miliardi a fronte di un credito della pubblica
amministrazione accertato di lire un miliardo e cinquecento milioni
appare privo di legittimo titolo e concreta all'evidenza un eccesso
di mezzi di cautela;
Considerato che l'istanza concerne l'esecuzione di provvedimenti
emessi dalla Corte costituzionale in composizione integrata
nell'ambito della funzione relativa ai giudizi di accusa promossi per
reati commessi da ministri nell'esercizio delle loro funzioni;
che, pur essendo stata sottratta alla Corte costituzionale, ad
opera della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la cognizione
dei reati ministeriali, e pur potendosi, in relazione a tale mutato
quadro normativo, porsi la questione se residuino in capo alla Corte
attribuzioni in executivis con riferimento ai giudizi di accusa
relativi a tali reati definiti sulla base del previgente regime,
appare pregiudiziale stabilire se un provvedimento quale quello
sollecitato con la istanza in esame sia mai rientrato ab origine
nella sfera di attribuzione della Corte;
che, in relazione a tale ultima questione, occorre rilevare come
la legge 25 gennaio 1962, n. 20, attribuisca espressamente alla
Corte, nella composizione integrata, solo alcune determinate funzioni
relative alla fase della esecuzione penale nel giudizi di accusa, e
precisamente quelle relative all'applicazione dell'amnistia e
dell'indulto e alla decisione sulle domande di riabilitazione (artt.
32 e 33), senza individuare, per la generalità delle funzioni, un
giudice competente a decidere tutte le questioni che possano porsi in
sede di esecuzione, limitandosi ad individuare nel Procuratore
generale presso la Corte d'appello di Roma l'organo che esercita i
poteri propri del pubblico ministero nell'esecuzione penale (art.
31);
che, al riguardo - come già stabilito da questa Corte con
ordinanza pronunciata in data 10 aprile 1981, in relazione al
medesimo procedimento n. 1 del registro generale 1977, su un "ricorso
per liberazione da sequestro" presentato nell'interesse di Camillo
Crociani - deve affermarsi che, nella fase della esecuzione
conseguente ai giudizi di accusa, la giurisdizione della Corte
costituzionale integrata è limitata "a tutti e soli i provvedimenti
nei quali sia effettivamente in questione la portata del titolo
esecutivo, e con esso il particolare significato della giustizia
penale costituzionale", oltre naturalmente a quelli espressamente
menzionati dalla citata legge n. 20 del 1962, e ciò in aderenza alla
ratio della predetta legge, quale ricavabile anche dalle esplicite
considerazioni al riguardo espresse nella relazione della Prima
Commissione permanente della Camera dei Deputati (atto n. 3173-A)
sulla relativa proposta di legge;
che, per quanto attiene allo specifico oggetto della istanza in
esame, esso riguarda un tipo di provvedimento, quale la iscrizione di
ipoteca legale, avente natura di misura cautelare a tutela dei
crediti nascenti dal reato e dal relativo procedimento penale, e
dunque pertinente alla esecuzione civile in materia penale,
provvedimento del quale tra, l'altro, nell'istanza non si contesta
né la legittimità né la esecutività, ma di cui, sostanzialmente,
si chiede la revoca, in relazione a mutate situazioni di fatto e di
diritto;
che, pertanto, nella specie deve escludersi, alla stregua dei
principi sopra indicati, la giurisdizione della Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di A.L.
D.O. indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte