Ordinanza n. 33/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 126Codice della strada
- art. 19d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
usata come parametro
citata
- art. 202Codice della strada
- art. 126legge 205/1999
- art. 6legge 689/1981
- art. 196legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal
giudice di pace di Bologna nel procedimento civile vertente tra la
Ortofrutticola Parma S.r.l. contro il Prefetto di Bologna, iscritta
al n. 406 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno
2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Bologna, con ordinanza emessa
in data 26 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato
dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205) per violazione degli artt. 76, 25, secondo comma e 27, primo
comma, della Costituzione;
che il giudice a quo è investito dell'esame del ricorso
presentato dal legale rappresentante di una società proprietaria di
un veicolo, sottoposto a fermo amministrativo, alla guida del quale
era stato sorpreso un suo dipendente la cui patente era scaduta;
che, secondo il rimettente, l'art. 5, lettera d), della legge
25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei
reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) prevedeva,
per la violazione dell'art. 126, comma 7, cod. strada, il sequestro
del veicolo, mentre il legislatore delegato ha introdotto la diversa
sanzione del fermo amministrativo, violando così l'art. 76 Cost.,
non essendosi attenuto ai criteri direttivi indicati nella legge
delega;
che, sempre secondo il rimettente, una sanzione accessoria
deve necessariamente conseguire ad una sanzione principale, prevista
per una specifica condotta illecita, mentre nel caso in questione la
norma impugnata punisce il terzo proprietario del veicolo per una
condotta che deve ritenersi lecita, con la conseguente violazione dei
principi di tassatività e legalità degli illeciti e di personalità
della pena di cui agli artt. 25 e 27 Cost;
che, ad avviso del giudice a quo la norma impugnata viola "il
canone generale di ragionevolezza e proporzionalità" delle sanzioni,
perché il fermo si applica indifferentemente all'autore della
violazione o al terzo proprietario del veicolo, perché l'intervenuto
pagamento della sanzione pecuniaria principale non estingue la
sanzione accessoria e perché la sanzione è stabilita in misura
fissa, senza che sia possibile valutare il danno economico arrecato
al terzo proprietario del veicolo - il quale sopporta un
onere maggiore di quello del conducente - ed infine perché nessuna
distinzione viene fatta in relazione al tipo ed alla destinazione del
veicolo ed al tempo trascorso tra la scadenza della patente di guida
del conducente e la data dell'accertamento;
che, ancora secondo il rimettente, la sanzione accessoria
introdotta dal legislatore delegato sarebbe una misura "aberrante,
irragionevole e profondamente ingiusta" perché il fermo viene
scontato anche nel caso in cui la sanzione pecuniaria principale
venga estinta per avvenuto pagamento, in contrasto con un principio
generale desumibile dall'art. 162 del codice penale in tema di
estinzione del reato per intervenuta oblazione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare infondata la questione
sollevata con l'ordinanza in esame;
che, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 76 Cost.,
l'Avvocatura osserva che il legislatore delegante, nel formulare i
principi ed i criteri direttivi per la modifica dell'art. 126 del
codice della strada, avrebbe utilizzato in modo atecnico il termine
"sequestro", intendendo indicare non una misura cautelare, ma una
sanzione accessoria consistente nella temporanea sottrazione della
disponibilità del veicolo e che in tal modo il legislatore delegato
avrebbe dato alla disposizione l'unica attuazione coerente col quadro
sanzionatorio complessivo dello stesso codice;
che la difesa erariale ricorda quindi che l'art. 6 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
l'art. 196 cod. strada stabiliscono un principio generale in base al
quale degli illeciti amministrativi punibili col pagamento di una
somma di denaro rispondono, in solido col trasgressore, anche i
proprietari ed i titolari di diritti di godimento delle cose servite
per commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa è
stata usata contro la loro volontà, dal che deriverebbe la
legittimità della previsione, per tali soggetti, anche di sanzioni
accessorie;
che, secondo l'Avvocatura, chi consente la guida del proprio
veicolo ad un soggetto sprovvisto di valida patente pone in essere un
comportamento colposo non indifferente per l'ordinamento, per cui non
può ravvisarsi alcuna violazione del principio della personalità
della responsabilità;
che, osserva ancora l'Avvocatura, il sistema sanzionatorio
amministrativo è dotato di una spiccata specificità ed autonomia
rispetto al sistema penale per cui, relativamente alla misura fissa
della sanzione accessoria, all'irrilevanza del pagamento della
sanzione pecuniaria principale e all'indifferenza per la tipologia
del veicolo sottoposto a fermo, la scelta legislativa non sarebbe
irragionevole, non esistendo una regola generale relativa alla
graduazione delle sanzioni e non avendo tali circostanze alcun
rilievo sulla condotta colposa del proprietario che non ha
preventivamente controllato se il conducente al quale il veicolo è
stato affidato fosse munito di idonea patente in corso di validità;
che l'Avvocatura infine ricorda che in base all'art. 202,
comma 1, del codice della strada, anche quando il trasgressore è
ammesso al pagamento in misura ridotta resta ferma l'applicazione
delle eventuali sanzioni accessorie.
Considerato che il giudice di pace di Bologna dubita della
legittimità dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato
dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), per violazione degli artt. 76, 25 e 27 della Costituzione e
del "canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle
misure sanzionatorie";
che non appare fondata la questione sollevata in relazione
all'art. 76 della Costituzione poiché il legislatore delegato,
nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo, ha provveduto
senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del
codice della strada e dai principi e criteri direttivi fissati dalla
delega che - nel testo dell'art. 5, lettera d), della legge 25 giugno
1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati
minori e modifiche al sistema penale e tributario) - ha usato il
termine "sequestro" in senso generico, da intendere come sanzione
accessoria implicante la perdita della disponibilità del veicolo;
che pure infondata è la censura mossa dal rimettente alla
disposizione impugnata per violazione dell'art. 27 Cost., norma che
si riferisce alle "pene" ed è perciò inapplicabile alle sanzioni
amministrative (cfr., ex plurimis ordinanza n. 159 del 1994);
che parimenti infondata è la censura del giudice a quo
relativa alla invocata violazione dell'art. 25 Cost., dal momento che
la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni
commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle
sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme
relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale
che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell'art. 214,
comma 1-bis cod. strada, secondo cui solo quando risulti evidente che
la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del
proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito;
che anche in riferimento al "canone generale di
ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie" -
invocato senza la specifica indicazione della norma della
Costituzione che sarebbe violata ma con un evidente, sia pur
implicito, richiamo all'art. 3 della Costituzione - la questione è
infondata;
che infatti questa Corte ha costantemente affermato che la
determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni,
siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia
discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte "rimodulare le
scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione
delle sanzioni" (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995 e
ordinanza n. 190 del 1997) che ben possono essere stabilite anche in
misura fissa;
che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta,
anche nel caso in cui lo stesso appartenga a persona diversa
dall'autore della violazione - esclusa l'ipotesi che la circolazione
sia avvenuta contro la volontà del proprietario - non risulta essere
né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la
finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del
codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle
condotte potenzialmente pericolose;
che l'ininfluenza dell'estinzione per intervenuto pagamento
della sanzione pecuniaria principale sul permanere delle sanzioni
accessorie, prevista in via generale dall'art. 202 del codice della
strada, tende a perseguire il predetto scopo;
che perciò le questioni sollevate dal giudice di pace di
Bologna sono manifestamente infondate sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 25, secondo comma e
27, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Bologna
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte