Ordinanza n. 330/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2r.d. 1043/1923
- art. 3r.d. 1043/1923
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la Seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del
r.d. 3 maggio 1923, n. 1043 (Competenze dovute ai testimoni, periti
giurati e ufficiali giudiziari e indennità spettanti ai magistrati e
cancellieri per le trasferte) come modif. con legge 13 luglio 1965, n.
836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre
in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria ed ai custodi in materia penale) promosso con ordinanza
emessa l'11 marzo 1981 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento
civile vertente tra Santi Romano e Gallardo Gabriele ed altri, iscritta
al n. 382 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983, il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio per risarcimento danni da
incidente stradale, il giudice istruttore del Tribunale di Piacenza,
dopo aver assunto una testimonianza, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale delle norme relative al rimborso delle spese al
testimone (artt. 2 e 3 R.D. 3 maggio 1923, n. 1043, modificato dalla
legge 13 luglio 1965, n. 836), sospendendo il giudizio di merito.
Considerato che, come rileva anche l'intervenuto Presidente del
Consiglio dei ministri, un'eventuale pronunzia di questa Corte non
avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo;
che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile per difetto
di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 R.D. 3 maggio 1923, n.
1043, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836, sollevata
dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte