Ordinanza n. 330/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 47/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 legge 8
febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) promosso con ordinanza
emessa il 3 marzo 1982 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale
a carico di Giglio Tommaso ed altri iscritta al n. 194 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 167 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Ojetti Paolo e di Santini Aldo;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 marzo 1982 (pervenuta alla
Corte il 13 marzo 1985; comunicata il 17 marzo 1982 e notificata il 21
febbraio 1985; pubblicata nella G.U. n. 167 bis del 17 luglio 1985 e
iscritta al n. 194 R.O. 1985) nel procedimento penale a carico di
Paolo Ojetti, Aldo Santini ed altri il Tribunale di Milano ha ritenuto
rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948,
n. 47, per il quale, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della
stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si
applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa
non inferiore a lire centomila; avanti la Corte si sono costituiti
argomentando e concludendo per la declaratoria di fondatezza della
questione gli avv.ti Corso Bovio e Armando Costa giusta delega in calce
all'atto depositato il 7 maggio 1982 per Ojetti Paolo e giusta delega
in calce all'atto depositato il 6 ottobre 1983 per Santini Aldo.
Considerato che la Corte, con sent. 18 ottobre 1982, n. 168, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 9, 13 l. 47/1948 in riferimento all'art. 3 Cost. (questione
poi dichiarata manifestamente infondata con ord. 213/1982 e,
limitatamente all'art. 13 della stessa legge, con ord. 53/1983), né il
Tribunale di Milano e le parti costituite hanno prospettato motivi
idonei a indurre a modificare il giudizio, la Corte, nel dichiarare la
manifesta infondatezza della questione, non può non insistere
nell'invito, rivolto al legislatore con la sent. 168/1982 (17.1.), a
ridurre il solco che separa la legge del '48 dalla più recente legge
del '75.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
dell'art. 13 (pena per la diffamazione) l. 8 febbraio 1948, n. 47
(disposizioni sulla stampa) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
con ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 3 marzo 1982 (n. 194
R.O. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte