Ordinanza n. 330/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, ultimo
comma, seconda parte, e 47 del d.P.R. 29 settembre
1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), promossi con ordinanze emesse
il 13 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Vigevano, il 14 gennaio 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Torino, il 21 marzo 1986 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Udine, il 21 febbraio 1986
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bergamo, il 20
novembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento e
il 20 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Udine, iscritte rispettivamente al n. 459 del registro ordinanze
1985, ai nn. 155, 423 e 516 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 30 e
195 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 293- bis dell'anno 1985, nn. 26, 34 e 43, prima
serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 12 e 22, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Civiletti
Vincenzo ed avente per oggetto l'irrogazione di una pena pecuniaria
per omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta,
ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (contenente
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), la Commissione tributaria di primo grado di Vigevano con
ordinanza del 18 febbraio 1985 (reg. ord. n. 459 del 1985) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 cit., in
riferimento all'art. 3 Cost.;
che secondo la Commissione la norma impugnata, comminando la
stessa severa pena pecuniaria senza distinguere tra omessa
dichiarazione pura e semplice ed omessa dichiarazione accompagnata da
mancato versamento all'Erario delle ritenute d'acconto, parificava
situazioni diverse, ossia equiparava una violazione puramente formale
ad una sostanziale, così ledendo il principio di eguaglianza;
che, sempre secondo il Collegio rimettente, la violazione
dell'art. 3 Cost. era resa evidente anche dall'art. 46 stesso d.P.R.
il quale, comminando sanzioni per violazioni commesse, sempre in sede
di dichiarazione, dai soggetti passivi d'imposta, distingueva tra
illeciti formali e illeciti sostanziali;
che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Torino, la quale, con ordinanza del 14
gennaio 1985 (reg. ord. n. 155 del 1986) emessa nel procedimento
iniziato dalla S.p.a. Rosso e C., impugnava il primo comma dello
stesso art. 47, precisando trattarsi nella specie di dichiarazione
presentata ad ufficio incompetente e da questo tardivamente trasmessa
all'ufficio competente (tale fattispecie viene equiparata, dall'art.
12, quarto comma, stesso d.P.R., alla dichiarazione tardiva);
che la Commissione torinese riteneva che la suddetta
equiparazione violasse anche gli artt. 76 e 77 Cost., in quanto
contrastava con l'art. 10 n. 11 della l. delega 9 ottobre 1971 n.
825, ossia con il dovere, imposto al legislatore delegato, di
commisurare le sanzioni sull'effettiva entità, soggettiva ed
oggettiva, delle violazioni;
che il più volte citato art. 47 veniva impugnato anche, con
riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalle Commissioni tributarie
di secondo grado di Udine (ordinanze del 21 marzo 1986, n. 423 del
1986, emessa nel procedimento iniziato da Manin Geremia e del 20
maggio 1986, n. 195 del 1987, in proc. Impresa Burbo) e di Bergamo
(ordinanza del 21 febbraio 1986, n. 516 del 1986, S.p.a. Impresa
Cesare Valtellina), nonché dalla Commissione tributaria di primo
grado di Trento (ordinanza del 20 novembre 1986, n. 30 del 1987,
Perenthaler Gino);
che, in particolare, la Commissione bergamasca dirigeva la sua
censura contro il secondo comma dell'art. 47, concernente la
dichiarazione infedele, lamentando sempre l'ingiusta equiparazione di
un inadempimento formale (mancata dichiarazione di ritenute
effettivamente operate e versate) all'inadempimento sostanziale
consistente nella mancata effettuazione e versamento delle ritenute;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la non fondatezza delle questioni;
Considerato che i giudizi, per l'identità dell'articolo di legge
impugnato, debbono essere riuniti;
che le questioni sono state essenzialmente tutte esaminate e
dichiarate non fondate con la sentenza n. 128 del 1986, con cui
questa Corte ha osservato che la dichiarazione de qua non mira
soltanto ad assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene
al sostituito ma ha altresì una funzione di controllo, in quanto
consente agli uffici di apprendere che il sostituito possiede fonti
di reddito, mettendoli conseguentemente in grado di verificare
l'esistenza e l'entità delle dichiarazioni che egli a sua volta è
obbligato a rendere, ed eventualmente a procedere agli accertamenti
del caso;
che pertanto sotto questo riguardo non si tratta di mere
violazioni formali, ché anzi esse rivestono un notevole rilievo
sostanziale, posto che qualsiasi omissione della prescritta
dichiarazione, o qualsiasi infedeltà (è questo il caso, in
particolare, di cui all'ord. n. 516 del 1986), rende impossibile, o
almeno intralcia gravemente, la suddetta attività di controllo,
così ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario;
che peraltro, il giudice tributario ben può tenere conto, nella
determinazione delle pene in concreto, anche dei principi dettati
dall'art. 54 dello stesso decreto, che fa riferimento alla gravità
del danno o del pericolo o alla personalità dell'autore;
che, non trattandosi dunque di violazioni meramente formali,
cade ogni doglianza di ingiusta equiparazione e di contrasto con la
direttiva impartita dal legislatore delegante;
che, per di più, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 429
del 1982 conv. in l. n. 516 del 1982, l'omesso versamento all'Erario
delle ritenute effettivamente operate è punito con più gravi
sanzioni penali;
che, in conclusione, le questioni, in quanto già decise,
debbono essere dichiarate manifestamente infondate;
che l'art. 77 Cost. è estraneo alle questioni esaminate,
concernendo i c.d. decreti legge;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo e secondo comma,
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevate in riferimento agli artt.
3 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Udine e
di Bergamo e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Vigevano,
di Torino e di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte