Ordinanza n. 330/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 settembre 1988 dal Tribunale di
Pistoia nel procedimento penale a carico di Casseri Bindo, iscritta
al n. 730 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno
1988;
2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dal Tribunale di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Dami Giorgio, iscritta al n. 819
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti penali a carico
rispettivamente, di Casseri Bindo e Dami Giorgio, il Tribunale di
Pistoia con due ordinanze di identico tenore emesse in data 20
settembre 1988 e 21 ottobre 1988 (r.o. nn. 730 e 819/1988), solleva
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, nella parte in cui tale norma, col prevedere che
l'azione penale, per i reati in materia di accertamento delle imposte
dei redditi, non possa essere iniziata o proseguita fino a che
l'accertamento di imposta sia divenuto definitivo, dispone che -
secondo quanto sarebbe dato desumere dalla prevalente giurisprudenza,
anche costituzionale (sentenze nn. 88 del 1982 e 247 del 1983) - il
giudicato delle Commissioni tributarie faccia stato nel procedimento
penale;
che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione
impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale,
l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una
decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente
che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in
generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati
tributari, attese in sostanza, le diverse e più ridotte possibilità
difensive offerte dal processo tributario;
Considerato che i giudizi, concernendo identiche questioni,
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che precedenti censure proposte negli stessi termini dal
medesimo Tribunale di Pistoia sono state giudicate manifestamente
inammissibili con ordinanze nn. 985 e 1093 del 1988, 92 del 1989;
che pertanto anche le questioni ora oggetto di esame debbono
dichiararsi manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pistoia con le
ordinanze indicate in epigrafe (r.o. nn. 730 e 819 del 1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte