Ordinanza n. 330/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 561/1993
usata come parametro
citata
- art. 673Codice di procedura penale
- art. 25Costituzione
- art. 1legge 561/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,
della legge 28 dicembre 1993, n. 561 (Trasformazione di reati minori
in illeciti amministrativi) promosso con ordinanza emessa il 9
settembre 1994 dal Pretore di Cuneo, sezione distaccata di Fossano,
nel procedimento penale a carico di Stancari Livio iscritta al n. 791
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con ordinanza del 9 settembre 1994, il Pretore di
Cuneo sezione distaccata di Fossano, adito come giudice
dell'esecuzione per la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza di
condanna per reato contravvenzionale (poi) depenalizzato dell'art. 1
della legge 28 dicembre 1993, n. 561, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della predetta legge, nella parte in cui
esclude l'applicabilità di tale depenalizzazione alle violazioni
commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, quando il
procedimento penale già risulti definito, come nella specie, con
sentenza passate in giudicato;
che, ad avviso del Pretore a quo, la disposizione denunciata
introdurrebbe infatti una "illogica disparità di trattamento tra
soggetti che abbiano tenuto identico comportamento nello stesso
periodo di tempo";
che, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri che ha concluso per l'infondatezza della impugnativa;
Considerato che con riguardo, in genere, alla sopravvenienza di
norma più favorevole al reo, questa Corte ha reiteratamente già
puntualizzato che la correlativa retroattività - non
costituzionalizzata ( sub art. 25, secondo comma della Costituzione)
a differenza della irretroattività delle disposizioni incriminatrici
- può, conseguentemente, subire deroghe, per via di legislazione
ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa
(cfr. sentenze nn. 74 del 1980, 6 del 1978 e 164 del 1974);
che, in particolare, nella specie non è denegabile che una
pertinente ragione giustificativa consista nell'esigenza di
salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti cui è appunto
finalizzata l'intangibilità del giudicato, come sancita dalla norma
(a torto quindi) censurata;
che neppure è prospettabile, d'altra parte, alcuna violazione
dell'art. 3 Cost., per l'evidente diversità (che esclude la
comparabilità) delle posizioni dei soggetti, rispettivamente, già
condannati con sentenza definitiva ovvero ancora sottoposti a
giudizio;
che la questione sollevata è pertanto, per ogni aspetto,
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993 n. 561
(Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi)
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Cuneo, sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte