Ordinanza n. 330/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/09/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 448/1998
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 1legge 168/1982
citata
- art. 2d.l. 12/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con tre ordinanze emesse
il 25 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna,
rispettivamente iscritte ai numeri 5, 6 e 7 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a
speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che in tre distinti giudizi aventi ad oggetto la
spettanza, o meno, del rimborso dell'imposta di registro versata
dall'acquirente di un immobile che aveva domandato di fruire dei
benefici previsti dal decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure
finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa),
convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, per
l'acquisto della prima casa, benefici negati dall'Amministrazione
finanziaria per aver egli già goduto di analoghi benefici previsti
dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo
dell'edilizia abitativa), la Commissione tributaria provinciale di
Bologna, con ordinanze tutte del 25 marzo 2000, ha ritenuto non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di finanzapubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte
in cui prevede che le disposizioni del precedente comma nono - che
riconoscono il diritto all'agevolazione fiscale, in tema di imposta
di registro, per l'acquisto della prima casa, prevista dall'art. 2
del cit. d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
nella legge 5 aprile 1985, n. 118, anche qualora l'acquirente abbia
già usufruito di quelle analoghe, disposte, con riferimento a tempi
diversi, dall'art. 1 della citata legge 22 aprile 1982, n. 168 - non
diano luogo ad alcun rimborso, pur applicandosi ai rapporti tributari
non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa
(1 gennaio 1999);
che, secondo la Commissione tributaria rimettente, sarebbe
vulnerato il principio di uguaglianza per ingiustificata disparità
di trattamento di situazioni similari ed anzi vi sarebbe un
trattamento deteriore proprio per quei contribuenti che abbiano
anticipatamente adempiuto una pretesa tributaria pur riconosciuta
dallo stesso legislatore insussistente;
che, non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti, avendo ad
oggetto la medesima questione di costituzionalità;
che, con sentenza n. 416 del 2000, questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione
censurata, limitatamente alle parole "e non danno luogo a rimborso";
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile
(come già ritenuto da questa Corte con ordinanza n. 575 del 2000),
essendo venuto meno il divieto di rimborso dell'imposta al quale si
riferiscono le censure della Commissione rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte