Ordinanza n. 331/1983
Altra decisione · depositata il 28/11/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 968/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma
quarto, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e
disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina
della caccia) promossi con ordinanza 28 dicembre 1979 e con due
ordinanze 6 luglio 1981 emesse dal Tribunale di Ravenna nei
procedimenti penali a carico di Fogli Daniele ed altri, di Battaglia
Mauro e di Mordenti Amerigo, ordinanze rispettivamente iscritte al n.
114 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 649 e 650 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 114 del 1980 e n. 12 del 1982;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983, il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto
comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in relazione all'art. 624
cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, lamentando
che, per effetto della disciplina impugnata, che sanziona a titolo di
furto l'impossessamento della fauna abbattuta, quando sia violata una
qualsiasi delle norme in materia di caccia, si vengano a colpire in
modo identico comportamenti del tutto diversi.
Considerato che la Corte costituzionale , in relazione alle recenti
modifiche al sistema penale, ha in questi casi più volte ritenuto (tra
le altre, ord. nn. 154,99,96/83) di restituire gli atti al giudice a
quo, sul presupposto che i più ampi poteri di commisurare la pena
anche nella specie e al limite di applicare sanzioni sostitutive renda
opportuno il riesame della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte