Ordinanza n. 331/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 36/1990
- art. 5legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi), quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della
legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle
armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati),
promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Biella nel procedimento
penale a carico di Dolcimascolo Gianluca, iscritta al n. 245 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella, chiamato a
pronunciarsi su una ipotesi di porto in luogo pubblico di una pistola
giocattolo avente la canna non occlusa da un visibile tappo rosso
incorporato, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, nella parte in
cui stabilisce che a tale fattispecie si applichi il trattamento
normativo e sanzionatorio previsto per il porto abusivo di armi
comuni da sparo;
che ad avviso del giudice rimettente tale parificazione sarebbe
irragionevole, e perciò contrastante con l'art. 3 Cost., trattandosi
di fattispecie materialmente differenti e dovendosi escludere che il
porto di arma giocattolo priva del predetto tappo presenti
potenzialità offensiva e denoti pericolosità dell'agente;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata con la sentenza n. 285 del 1991 e che l'ordinanza in esame
non adduce argomentazioni né prospetta profili nuovi;
che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio
1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle
munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Biella con ordinanza del 12
dicembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte