Ordinanza n. 331/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 97Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 19
marzo 1993, n. 69 (Disciplina della proroga degli organi
amministrativi), promosso con ricorso della regione Calabria
notificato il 17 aprile 1993, depositato in cancelleria il 20 aprile
successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la regione Calabria impugna il decreto-legge 19 marzo
1993, n. 69, recante la "disciplina della proroga degli organi
amministrativi", in riferimento agli articoli 77, 117, 118, 121, 122
e 123 della Costituzione;
che la regione ricorrente, dopo aver illustrato la serie di
decreti-legge adottati in materia dal Governo (nn. 381 del 1992, 439
del 1992, 7 del 1993 e 69 del 1993), osserva che il decreto legge n.
69 del 1993 da ultimo impugnato rappresenta, in sostanza, la
riproduzione dei precedenti provvedimenti d'urgenza, eccetto che per
la formulazione dell'art. 9, relativo all'adeguamento della
disciplina regionale alle norme di principio del decreto;
che, in particolare, la regione rileva che, prima
dell'emanazione dei ricordati decreti-legge, essa stessa aveva
adottato, con la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13, sulla
"disciplina delle nomine di competenza della regione", una propria
regolamentazione delle scadenze delle nomine e designazioni di
competenza regionale e delle relative procedure di rinnovazione,
disciplina, questa, coerente con l'art. 97 della Costituzione e con i
principi affermati nella sentenza n. 208 del 1992 della Corte
costituzionale;
che pertanto, ad avviso della regione, il decreto-legge n. 69
del 1993 "non dovrebbe incidere sulla legge regionale", giacché
questa contiene norme di dettaglio bensì diverse da quelle del
decreto ma tuttavia rispettose dei fondamentali principi posti dal
medesimo, rappresentati dalla cessazione delle funzioni alla scadenza
naturale del mandato e dalla previsione di un periodo massimo di
proroga nonché di meccanismi sostitutivi rigidamente articolati in
caso di inerzia dell'organo competente alla ricostituzione;
che, però, se l'art. 9 del decreto-legge impugnato fosse
interpretato come abrogativo della normativa regionale, la disciplina
denunziata sarebbe, secondo la regione ricorrente, incostituzionale,
in quanto:
a) l'art. 4, comma 2, del decreto-legge, che attribuisce la
competenza alle designazioni o nomine (per gli organi scaduti), in
caso di inerzia di organi collegiali, ai presidenti di detti organi,
violerebbe sia la competenza regionale in materia di ordinamento
degli uffici ed enti dipendenti dalle regioni (art. 117 della
Costituzione) sia la competenza statutaria (art. 123 della
Costituzione), in quanto incide sulle norme, statutarie e ordinarie,
che regolano le competenze degli organi collegiali, creando ex novo
una competenza dei presidenti e sottraendo ai collegi i correlativi
poteri; detta disposizione, inoltre, contrasterebbe con gli articoli
121 e 122 della Costituzione, se riferita a nomine di competenza del
Consiglio regionale, attesa la configurazione costituzionale del
presidente del Consiglio regionale, privo di rilevanza esterna;
b) l'art. 3 del decreto-legge, sul regime di proroga degli
organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati,
limitando la competenza ai soli atti urgenti e indifferibili,
inciderebbe sulla competenza regionale in materia, violando l'art.
117 della Costituzione; la censura sarebbe da estendere al successivo
art. 6 che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli
organi scaduti;
c) infine, sarebbe costituzionalmente illegittimo l'art. 8 del
decreto-legge, che convalida e mantiene fermi gli atti di
ricostituzione di organi scaduti adottati da presidenti di organi
collegiali, anteriormente all'entrata in vigore del decreto, in
sostituzione dei competenti collegi; questa norma violerebbe sia
l'art. 77 della Costituzione, in relazione anche all'art. 15, comma
2, lett. d) della legge n. 400 del 1988, sia le competenze regionali
in materia di organizzazione di uffici ed enti: il decreto-legge non
può - afferma la regione - convalidare ciò che in base alla
Costituzione è invalido e non può dunque sottrarre
all'amministrazione regionale il potere di qualificare come invalidi
gli atti già adottati in base a decreti-legge non convertiti, così
impedendo alle regioni di "revocare gli illegittimi atti dei loro
presidenti e di provvedere diversamente in ordine agli organi
scaduti";
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;
Considerato che il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, non è
stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta
dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20
maggio 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, ordinanze nn. 292, 229, 174 e 116 del 1993), deve
essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione, e
che detto rilievo è logicamente preliminare rispetto al profilo di -
eventuale - inammissibilità, dedotto dall'Avvocatura erariale,
basato sul rilievo per cui con l'impugnativa verrebbe ad essere
prospettata una mera questione interpretativa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69
(Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promossa
dalla regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte