Ordinanza n. 331/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.lgs. 504/1992
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), promossi con due ordinanze emesse il 23 giugno 1999
dalla Commissione tributaria provinciale di Latina sui ricorsi
proposti da Selvi Gabriella contro il comune di Latina, iscritte ai
numeri 110 e 111 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Latina, nel
corso di distinti giudizi aventi ad oggetto il pagamento dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI), con due ordinanze di identico
contenuto emesse il 23 giugno 1999 ha sollevato, in riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421);
che, a parere della Commissione rimettente, la norma
denunciata, nel disporre che per gli immobili concessi in superficie
soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa sul
superficiario, avrebbe introdotto un nuovo soggetto passivo del
tributo, il concedente (del diritto di superficie), non previsto
nella legge delega, violando così i criteri direttivi fissati
dall'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1 e 2, della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che individuano
nel proprietario dei fabbricati, dei terreni agricoli o delle aree
fabbricabili ovvero nel titolare del diritto di usufrutto, uso o
abitazione sugli stessi, il soggetto passivo dell'imposta;
che, ad avviso del giudice a quo la questione risulterebbe
rilevante poiché dal suo accoglimento discenderebbe la definizione
dei ricorsi in senso favorevole ai contribuenti, proprietari
superficiari dei fabbricati realizzati su suolo comunale;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche,
vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che, diversamente da quanto il rimettente sembra ritenere
nella non chiara ricostruzione delle fattispecie oggetto dei giudizi
a quibus il comune agisce evidentemente quale ente impositore e non
già quale concedente in via di rivalsa;
che questa Corte, con sentenza n. 200 del 1999, ha già
dichiarato non fondata una questione sostanzialmente identica a
quella sollevata nel presente giudizio;
che, in particolare, è stato specificato che il diritto di
superficie - cui ha riguardo la norma impugnata - è una situazione
diversa dalla proprietà superficiaria, che nasce successivamente
alla esecuzione della costruzione;
che, nel caso di proprietà superficiaria, il soggetto
passivo dell'imposta va individuato, ai sensi del comma 1 dell'art. 3
del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel proprietario
dell'edificio realizzato su suolo altrui e non già nel concedente;
che, dunque, contrariamente a quanto affermato dal
rimettente, la norma impugnata è inapplicabile nei giudizi a quibus
nei quali - come risulta dalle ordinanze di rimessione - il titolare
del diritto di superficie ha già proceduto alla realizzazione del
fabbricato;
che, pertanto, la questione, in quanto priva di rilevanza nei
suddetti giudizi, deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte