Ordinanza n. 331/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51legge 449/1997
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio
2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia
sul ricorso proposto da L. B. contro l'Università degli studi di
Trieste ed altri, iscritta al n. 882 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia, nel giudizio promosso da una funzionaria
amministrativa, inquadrata all'VIII livello presso l'Osservatorio
astronomico di Padova, per l'annullamento del provvedimento n. 1284
del rettore dell'Università degli studi di Trieste, reso in data
19 gennaio 2000, con il quale si subordinava il conferimento di un
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca alle dimissioni
dal posto di dipendente di ruolo dell'Osservatorio astronomico, in
applicazione dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), con
ordinanza del 12 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della suddetta norma, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
che il rimettente premette di aver giudicato infondato il
ricorso sotto diversi profili di legittimità relativi alla
disposizione impugnata;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata
viola peraltro l'art. 3 della Costituzione "nella parte in cui non
distingue tra dipendenti di enti di ricerca e tra personale degli
stessi impegnato in tale attività o in quella amministrativa";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale, sia nell'atto di intervento che nella memoria
depositata in prossimità della camera di consiglio, ha chiesto che
la questione sia dichiarata infondata, posto che la ratio della norma
denunciata sarebbe quella di "offrire agli enti di ricerca la
possibilità di avvalersi, per un periodo determinato, dell'apporto
scientifico di persone estranee all'ambito di detti enti e
particolarmente qualificate".
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale, nel
sollevare la questione di legittimità costituzionale, premette che
la ricorrente ha eccepito, a conforto della domanda di annullamento,
molteplici censure di legittimità nei confronti del provvedimento
rettorale impugnato, proprio in relazione alla disposizione
denunziata;
che l'ordinanza di rimessione espressamente dichiara che il
ricorso proposto avverso il predetto provvedimento rettorale è stato
ritenuto infondato e sono state rigettate le censure sollevate in
riferimento alla norma impugnata e cioè l'art. 51, comma 6, della
legge n. 449 del 1997;
che, pertanto, la questione è irrilevante per difetto di
pregiudizialità, in quanto il rimettente nel giudicare infondato in
relazione alla predetta norma il ricorso pendente dinanzi a sé ha
così fatto applicazione della disposizione censurata e si è quindi
precluso la possibilità di rimetterla in discussione e di sollevare
l'eccezione di legittimità costituzionale (ordinanze n. 264 del
1998; n. 67 del 1998; n. 300 del 1997);
che, d'altra parte, il profilo della rilevanza della
questione sollevata appare privo di motivazione, non consentendo a
questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza di tale
condizione di proponibilità;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte