Ordinanza n. 332/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 5legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f),
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nel testo sostituito
dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, promosso con
ordinanza emessa il 3 ottobre 1988 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Biella sul ricorso proposto da Machieraldo Silvia
contro l'Ufficio imposte dirette di Biella, iscritta al n. 43 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Machieraldo
Silvia la Commissione tributaria di primo grado di Biella con
ordinanza del 3 ottobre 1988, sollevava, in riferimento agli artt. 3
e 33 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
primo comma, lett. f), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come
modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114;
che secondo la Commissione la disposizione impugnata, fissando
la deducibilità dal reddito, ai fini dell'Irpef, delle spese di
frequenza sia delle scuole private che delle scuole statali in unica
misura, parificherebbe nel trattamento fiscale situazioni del tutto
diverse e lederebbe altresì il diritto del cittadino all'istruzione;
che la violazione delle norme costituzionali di riferimento
sarebbe più evidente allorquando, come nella specie, la frequenza
della scuola privata si ricollega alla circostanza che "nella zona"
manchi un istituto statale del tipo prescelto;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che la questione è stata dichiarata manifestamente
infondata con la decisione n. 556 del 1987;
che, non ricorre alcun motivo per discostarsi da tale precedente
non essendo stata dedotta alcuna nuova censura;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge
13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 33
Cost. dalla Commissione tributaria di Biella con l'ordinanza indicata
in epigrafe, in quanto già decisa con ordinanza n. 556 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte